Scioglimento della comunione legale

La comunione legale dei beni si applica nei rapporti matrimoniali per i quali i coniugi non hanno scelto la separazione dei beni.

Esistono due forme di comunione:

  1. la comunione legale;
  2. la comunione ordinaria (che non comprende interamente i beni dei coniugi ma alcuni, mentre gli altri rientrano nella separazione dei beni).

I beni che rientrano nella comunione legale ci restano anche quando i coniugi decidono di comune accordo di passare al regime di separazione dei beni.

In passato, prima che la Corte di Cassazione si pronunciasse in merito, se i coniugi si trovavano in regime di comunione legale e adottavano la separazione dei beni, quello che era stato acquisito durante il matrimonio veniva sottoposto alla disciplina della comunione ordinaria; in seguito alla pronuncia in merito della Suprema Corte, la separazione dei beni non trasforma automaticamente il regime di comunione legale in quello di comunione ordinaria.

Non essendo più possibile fare in automatico il passaggio dal regime di comunione legale a quello di comunione ordinaria attraverso la separazione dei beni, i coniugi si dovrebbero mettere d’accordo per togliere i beni sottoposti a comunione legale da questo regime.

In un passaggio della sentenza gli Ermellini sostengono che le regole della comunione legale senza quote restano sino a quando la comunione stessa viene sciolta per le cause delle quali all’articolo 191 c.c., secondo il quale questo avviene per:

  • la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi;
  • l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • la separazione personale;
  • la separazione giudiziale dei beni;
  • il mutamento convenzionale del regime patrimoniale;
  • il fallimento di uno dei coniugi.

La presenza di uno di questi motivi basta per ritenere sciolta la comunione dei beni.