Patti prematrimoniali

I patti prematrimoniali sono accordi stipulati tra i coniugi che hanno la funzione di gestire, in anticipo e consensualmente, i rapporti patrimoniali e personali in vista di una possibile crisi matrimoniale.

Lo scopo è dunque quello di evitare che la regolamentazione dei rapporti avvenga in una fase di crisi del coniugio poichè, in tal caso, sarebbe particolarmente difficile trovare un accordo che sia confecente ad entrambi in presenza di reciproche recriminazioni e critiche.

Nei Paesi a tradizione anglosassone tali tipologie di accordi sono una realtà pressochè consolidata (in particolare, in Inghilterra e in Australia esistono i c.d. prenuptial agreements, finalizzati a regolamentare già prima del matrimonio le eventuali reciproche concessioni che i coniugi si dovranno fare una volta venuta meno l’unione matrimoniale); sono altresì largamente diffusi anche in alcuni ordinamenti Europei (in Germania, ad esempio, esistono i c.d. ehevertrag, nei quali i coniugi possono prendere decisioni comuni in merito alla quantificazione dell’assegno divorzile o alla variazione dell’importo del mantenimento).

Diversamente a quanto sopra, nel nostro ordinamento i coniugi possono sì regolamentare convenzionalmente il loro regime patrimoniale (ai sensi dell’art. 162 del codice civile, ad esempio, è concesso di scegliere tra il regime di comunione o di separazione dei beni e questo può avvenire prima del matrimonio, al momento della celebrazione dello stesso ed anche durante la vita matrimoniale) ma, ad oggi, è nullo qualsivoglia accordo che disponga dei diritti derivanti dal matrimonio: in buona sostanza in Italia è vietato fare accordi prima o durante il matrimonio condizionati ad un futuro divorzio.

Tale illiceità è riscontrabile nel fatto che attraverso questi patti si può impedire la libera disponibilità dello status di coniuge (ad es. con la previsione sanzionatoria – economica in caso di richiesta di divorzio), oppure se stipulati al fine di concordare preventivamente l’ammontare dell’assegno divorzile, rischiano di vanificarne la funzione assistenziale.

Ciò premesso, negli ultimi anni qualcosa è cambiato e nel quadro del mutamento sociale e giuridico è intervenuta la proposta di legge n. 244 presentata in data 23 marzo 2018, ancora in discussione.
Nello specifico trattasi della introduzione dell’articolo 162-bis nel codice civile recante la disciplina del contenuto e della forma degli accordi prematrimoniali, in vista dell’eventuale separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Anzitutto, tali tipologie di accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, mediante atto pubblico redatto da un notaio alla presenza di due testimoni, ovvero mediante convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati: tali – alla presenza dei relativi garanti – conferiscono affidabilità e rilevanza alle manifestazioni di volontà espresse dai coniugi.

In ogni caso saranno coperti da invalidità tutti quegli accordi che dovessero concernere lo status di coniuge: si parla, ad esempio, di una clausola del tenore “mi impegno a non divorziare”, oppure che prevedono clausole che fissano la frequenza dei rapporti sessuali, o ancora l’esonero di uno dei coniugi dall’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia o dei figli, o l’autorizzazione in modo reciproco all’infedeltà.

Ne deriva che il contenuto dell’accordo prematrimoniale non può mai scavalcare i principi costituzionalmente garantiti dal nostro ordinamento: non sarà possibile in un patto prematrimoniale, ad esempio, prevedere che il coniuge che versa in condizione di necessità e bisogno rinunci ai c.d. alimenti (ai sensi dell’art. 433 del codice civile) perchè ciò contrasterebbe con l’esigenza di tutela del coniuge economicamente più debole.

Di converso, gli accordi in esame ben potrebbero disciplinare le conseguenze patrimoniali legate allo scioglimento del matrimonio come, ad esempio, le modalità, la quantificazione ed i termini mediante i quali uno dei due dovrebbe provvedere al mantenimento e alle necessità dell’altro; si potrebbe anche prevedere la gestione di altri aspetti legati al nucleo familiare, come la scelta della residenza o l’educazione dei futuri figli (es. la scelta di un tipo di scuola).

Il disegno di legge prevede infine che, nell’ipotesi di coppia con figli minorenni o maggiorenni o non ancora economicamente autosufficienti, sia opportuno prevedere la necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica che dovrà verificare se l’accordo è conforme all’interesse della prole.

In attesa che tale proposta di legge venga discussa giova evidenziare, sul punto, l’evoluzione giurisprudenziale: si evidenzia una nota decisione risalente al 2012 della Corte di cassazione ove è stata reputata valida una scrittura privata firmata dai nubendi prima di sposarsi e del seguente tenore: “in caso di fallimento del matrimonio (separazione o divorzio) la moglie cederà al marito un immobile di sua proprietà, quale indennizzo delle spese sostenute dallo stesso per la ristrutturazione di altro immobile, pure di sua proprietà, da adibirsi a casa coniugale; a saldo, comunque, il marito trasferirà alla moglie un titolo BOT di lire 20.000.000”.

Nondimeno, gli Ermellini hanno fatto ancche un ulteriore passo avanti proponendo, per la prima volta, una distinzione tra i due seguenti tipi di intese:

  • gli “accordi” che intendono regolare l’intero assetto economico tra i coniugi o un profilo rilevante (come la corresponsione di assegno), con possibili arricchimenti e impoverimenti, destinati ad essere colpiti da nullità in base alla ben nota giurisprudenza di legittimità, in quanto il fallimento del matrimonio costituisce una causa genetica dell’accordo, mirano a disporre dello status di coniuge, sono finalizzati a disporre dell’assegno divorzile o di mantenimento;
  • i “contratti” caratterizzati da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali, in cui la crisi del rapporto viene in considerazione alla stregua di una condizione e da ritenersi invece, validi: il fallimento del matrimonio è degradato a mero evento condizionale ed il contratto è retto da un’autonoma causa costituita dallo scambio sinallagmatico di prestazioni proporzionali tra loro.

Con la citata pronuncia la Suprema Corte ha così finito col riconoscere indirettamente la validità e l’efficacia, in genere, di tutti quegli accordi tra i coniugi che non realizzano possibili arricchimenti o impoverimenti in quanto caratterizzati da una proporzionalità tra prestazioni e controprestazioni. Con il matrimonio questa reciprocità di dare ed avere tra i coniugi, può rimanere quiescente, ma può legittimamente tornare a galla con il fallimento dello stesso matrimonio e con il conseguente venir meno dei diritti e doveri coniugali.