Divorzio giudiziale

Il divorzio giudiziale permette ai coniugi di sciogliere il matrimonio civile e il matrimonio concordatario (ovvero quello celebrato in Chiesa e trascritto nei registri dello stato civile), facendo cessare gli effetti giuridici dati dal matrimonio stesso.

Si parla di procedura giudiziale quando marito e moglie non sono d’accordo sulle condizioni (spesso per questioni economiche e finanziarie, o per i figli, o per l’assegnazione della casa coniugale), oppure solo uno dei due chiede il divorzio, o ancora quando un coniuge risulta irreperibile.

Procedura e tempi:

Il divorzio si introduce – come per il divorzio congiunto – con ricorso da depositare innanzi al Tribunale competente (ed è necessaria l’assistenza obbligatoria di un avvocato).

Il presupposto base è che siano trascorsi 6 mesi dalla data dell’udienza di separazione consensuale o un anno dalla data di separazione giudiziale: infatti una volta decorsi detti termini il coniuge ricorrente potrà depositare la propria domanda, che verrà poi notificata all’altro coniuge ai sensi di legge unitamente al decreto di fissazione di udienza presidenziale per la comparizione personale dei coniugi innanzi al Giudice designato.

Puà accadere che nel corso della causa le parti trovino un accordo sulle condizioni dando luogo così ad un divorzio congiunto; altrimenti, si procede secondo le norme del codice di procedura civile.

Alla prima udienza i coniugi, assistiti dai rispettivi avvocati, vengono convocati dal presidente del tribunale: in tale sede costui può prendere quei provvedimenti che risultino necessari e urgenti per la tutela dei figli e del coniuge più debole.

Il procedimento si conclude con una sentenza (trattasi di una sentenza parziale cd. non definitiva che dichiara lo scioglimento del matrimonio e la decisione sulle questioni che non sono oggetto di controversia: tale sentenza, una volta passata in giudicato, consentirà alle parti di ottenere lo stato civile di libero; mnetre le altre questioni procederanno in maniera indipendente).

Il processo, poi, ha durata variabile in ordine al numero di prove presentate, alle testimonianze necessarie e alle indagini da svolgere ed i tempi saranno determinati dalla maggiore o minore conflittualità tra i coniugi; per tale motivo è di fondamentale importanza l’assistenza legale di uno studio qualificato.

Documenti necessari:

  1. Atto di matrimonio integrale (non estratto), da richiedersi presso l’ufficio Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio;
  2. Stato di famiglia di ciascun coniuge, da richiedersi presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza di ciascun coniuge;
  3. Certificati di residenza di ciascun coniuge da richiedersi presso l’ufficio anagrafe del proprio Comune di residenza;
  4. Atto integrale di nascita o estratto di nascita emesso dalla autorità italiana o straniera ove i figli sono nati o di altro documento attestante la paternità / maternità;
  5. Modulo ISTAT aggiornato;
  6. Copia autentica del verbale di separazione consensuale con il relativo decreto di omologa, oppure della sentenza di separazione giudiziale con la relativa attestazione che la stessa sia passata in giudicato;
  7. Dichiarazioni dei redditi (730) degli ultimi tre anni;
  8. Copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di ciascun coniuge;

In caso di ricorso per divorzio giudiziale sarà necessario depositare un Contributo unificato pari ad €. 98,00 (mentre non va versata la marca da bollo).