Divorzio congiunto

Il divorzio congiunto è la procedura volta allo scioglimento del matrimonio e si tratta, in buona sostanza, di un procedimento analogo a quello di separazione consensuale: anche in questo caso è necessario il previo accordo dei coniugi per la formalizzazione degli accordi volti a disciplinare la fine del vincolo coniugale (a titolo di esempio non esaustivo: la gestione dei beni comuni, l’assegno divorzile, le visite ai figli, e così via).

Così come per il divorzio giudiziale, la forma prevista per la presentazione della domanda è quella del ricorso, innanzi al Tribunale competente (quello nel luogo di residenza o di domicilio di uno dei due coniugi).

La domanda deve necessariamente includere alcuni elementi essenziali ai fini della validità del ricorso quali i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio / di cessazione dei propri effetti civili (in caso di matrimonio concordatario); l’esistenza di figli di entrambi i coniugi; le condizioni relative ai figli e ai rapporti economici; le ultime dichiarazioni dei redditi di ogni componente della coppia; l’atto di matrimonio, lo stato di famiglia, il certificato di residenza di entrambi i coniugi, la copia autentica del verbale di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale e la nota di iscrizione a ruolo.

Una volta presentato il ricorso, i coniugi verranno chiamati a comparire personalmente davanti al giudice per il tentativo di conciliazione.

Il giudice dovrà accertare che la comunione tra le parti non può essere ricostituita o conservata, e che le condizioni stabilite dai coniugi non sono contrarie all’interesse della prole.

Una volta effettuate tali verifiche, e riscontrata l’esistenza degli elementi soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge, il giudice pronuncerà il divorzio con sentenza.

Presupposti per poter pronunciare divorzio congiunto con sentenza non si potrà che verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge.

Questi devono essere costituiti dalla presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • i coniugi sono separati legalmente da almeno 6 mesi (in caso di separazione consensuale) o da almeno 12 mesi (in caso di separazione giudiziale);
  • uno dei due coniugi è stato condannato per un reato per cui il nostro ordinamento prevede una pena pari all’ergastolo o superiore a 15 anni; in alternativa, per un reato – a prescindere dalla pena – individuati all’art. 3 della legge sul divorzio (ad esempio, tentato omicidio ai danni del coniuge);
  • uno dei due coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio all’estero, o ha contratto un nuovo matrimonio all’estero;
  • il matrimonio non è stato consumato;
  • uno dei due coniugi ha visto passare in giudicato la sentenza di rattifica dell’attribuzione del sesso.

I documenti da allegare sono:

  1. estratto integrale dell’atto di matrimonio, da richiedersi presso l’ufficio Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio;
  2. lo Stato di Famiglia di ciascun coniuge, da richiedersi presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza di ciascun coniuge;
  3. i certificati di residenza di ciascun coniuge da richiedersi presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza;
  4. atto integrale di nascita o estratto di nascita emesso dalla auotirtà italiana o straniera ove i figli sono nati o di altro documento attestante la paternità / maternità;
  5. modulo ISTAT aggiornato;
  6. la copia autentica del verbale di separazione consensuale con i relativo decreto di omologa, oppure della sentenza di separazione giudiziale con la relativa attestazione che la stessa sia passata in giudicato;
  7. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di ciascun coniuge;
  8. copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di ciascun coniuge;

Ricordiamo che ai fini del depisito del ricorso è necxessario depositare un contributo unificato per il procedimento in parola pari ad €. 43,00= (non è prevista alcuna marca da bollo).

Divorziare mediante la negoziazione assistita

Con il Decreto Legge 132 del 2014 si è reso possibile divorziare congiuntamente anche a mezzo dell’istituto della “negoziazione assistita“. La negoziazione assistita non è alto che un mezzo attraverso il quale i coniugi possono raggiungere e perfezionare un accordo. Tale accordo è valido anche in presenza di figli minori. Può essere formalizzato davanti ai rispettivi difensori. L’utilizzo di questo istituto presuppone ovviamente che ci sia un accordo su tutti gli aspetti, anche patrimoniali, riguardanti il divorzio.

Ai coniugi non sarà dunque necessario presenziare ad alcuna udienza e l’avvocato designato si occuperà poi del deposito degli accordi intercorsi presso la Procura della Repubblica (tendenzialmente il nulla osta necessario per il caso in cui vi siano figli non autosufficienti è concesso entro pochi giorni dal deposito).

L’avvocato avrà infine il compito, entro dieci giorni dalla sottoscrizione degli accordi raggiunti, di trasmettere i relativi documenti al competente Ufficio di Stato Civile presso il Comune in cui il matrimonio è stato celebrato al fine di procedere con l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della cessazione degli effetti civili del matrimonio.