Separazione e mutuo

Il richiedente riferiva di volersi separare dalla propria compagna, dalla quale aveva avuto una figlia.

Affermava di essere comproprietario con la compagna della casa in cui vivevano, e chiedeva se doveva continuare a pagare la sua parte del mutuo anche nel caso in cui lasciasse l’immobile.

La risposta

La situazione è giuridicamente complessa, difatti solitamente in caso di cessazione della convivenza si tende a trovare un accordo per la spartizione o la vendita dei beni in comune.

Da un punto di vista privatistico, essendo l’immobile in comunione, entrambi i proprietari avrebbero diritto di disporne senza limitare l’utilizzo da parte del comproprietario.

Tuttavia, nel momento in cui uno dei due proprietari si allontanasse da casa per trasferirsi altrove, l’immobile resterebbe de facto nella disponibilità di uno solo dei due, il quale potrebbe denunziare l’altro per violazione di domicilio (art. 614 c.p.) qualora si introducesse clandestinamente e senza permesso in casa.

Fintantoché l’immobile risulta di (com)proprietà della parte che non risiede più nella casa familiare, questa è comunque tenuto al pagamento delle rate del mutuo.

Perciò risulterebbe opportuno trovare un accordo circa l’immobile (vendita all’ex convivente o a terzi).
In difetto, si può procedere al giudizio divisionale.

Ciò, ovviamente, fatta sempre salva l’eventuale assegnazione della casa familiare al genitore convivente con la prole minorenne.

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