Ripartizione spese condominiali vano scale

Il richiedente riferiva di abitare in un condominio composto da otto unità abitative, delle quali 5 che usufruivano del vano scale e 3 no, avendo essi l’ingresso indipendente.

Affermava che nel corso dell’assemblea condominiale era stato deliberato all’unanimità che si procedesse ai lavori di rifacimento delle finestre e di messa in sicurezza del vano scale, ma che al momento della ripartizione delle spese erano sorti problemi in quanto i condomini con ingresso indipendente non intendevano partecipare alle spese.

La risposta

Le spese necessarie per il godimento e la conservazioni delle parti comuni di un edificio, tra le quali rientrano le finistre e le scale, e per le innovazioni deliberate dalla maggiornaza dei condomini sono sostenute da tutti condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (millesimi).

Se si tratta però di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono da dividere in proporzione all’uso che ciascuno può farne.

Difatti, l’art. 1123 ultimo comma c.c. dispone che qualora un edificio abbia più scale o impianti che sono destinati a servire solo una parte dell’intero edificio, le spese relative sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

A seconda delle circostanze di fatto, quindi, potrebbe risultare legittimo il rifiuto dei condomini che non utilizzano il vano scale alla partecipazione alle spese dell’intervento.

Tuttavia, trattandosi non già di ristrutturazione, bensì di messa in sicurezza, da tale intervento deriverebbe un’utilità indiretta anche per tali condomini (riduzione del rischio di incendio).

Sarebbe necessario, a questo punto approfondire la situazione di fatto: se, difatti, si tratta di manutenzione parrebbe insussistente l’obbligo di contributo; se, invece, si tratta di opera di innovazione potrebbe essere previsto un contributo (seppur inferiore) anche da parte dei condomini che non utilizzano il vano scale.

Relativamente al rifacimento delle finestre, invece, parrebbe sussistere l’obbligo di contribuito alle spese in ragione dei millesimi, difatti oltre alla funzione di dar luce ai vari vani del condominio, esse rivestono anche la funzione di copertura e, spesso, ornamento del contesto condominiale.

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