Ripartizione spese condominiali

Il richiedente riferiva di aver partecipato ad un’assemblea condominiale nella quale si deliberava di ripartire le spese per l’illuminazione e la pulizia delle scale in base ai millesimi di proprietà.

Affermava di voler impugnare la delibera, in quanto a suo avviso tali spese dovevano essere suddivise in base al criterio di cui all’art. 1123 c.c.

La risposta

Per offrire una risposta a quesiti di tale tenore sarebbe necessario esaminare il regolamento di condominio ed il verbale dell’assemblea.

Difatti, l’art. 1123 I comma c.c. dispone che le spese debbano essere ripartite tra i condomini in base ai millesimi, salvo diversa pattuizione.

E pur confermando che, ai sensi del II comma, se le cose sono destinate a servire i condomini in maniera diversa, le spese sono ripartite in base all’uso che ciascuno può farne, rilevo che per una ripartizione di tale genere dovrebbe essere prevista una tabella apposita.

La normativa condominiale è per la maggior parte di natura derogabile in virtù di diversa pattuizione espressa o tacita fra le parti.

Pertanto sarebbe necessario esaminare anche i precedenti delle delibere assembleari sul punto.

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