Regole processuali in materia di proprietà industriale

Il processo tramite il quale vengono regolati i conflitti in materia di proprietà industriale è un processo civile a rito ordinario avente ad oggetto principalmente la violazione dei diritti di privativa, come contraffazione e usurpazione, ovvero la contestazione di validità dei titoli dai quali tali diritti discendono.

Sebbene nel 2005 si decidesse di estendere al settore industriale, per motivi di celerità ed efficienza, il modello processuale societario, la Suprema Corte stabiliva, con sentenza n. 170 del 17 maggio 2007, la non applicabilità delle regole del rito societario al settore della proprietà industriale.

La suprema Corte ha così dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 134 del Codice della proprietà industriale nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale interferente, la cui cognizione è affidata alle sezioni specializzate istituite con il d. lgs. n. 168/2003, si applichino le norme dettate per il rito societario.

Il procedimento si apre, parallelamente a quanto previsto per il civile, con la proposta di domanda giudiziale comunicata alla controparte mediante citazione, contenente la determinazione dell’oggetto, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto con le relative conclusioni e i mezzi di prova di cui intende valersi.

Una volta accertata la violazione da parte del Giudice, questi può condannare la parte soccombente oltre al risarcimento del danno ad una serie di sanzioni civili.

Il risarcimento del danno dovrà essere liquidato secondo le disposizioni del Codice civile (Artt. 1223, 1226, 1227), nonché tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto,

Le sanzioni, invece, svolgono una funzione deterrente affinché la violazione non venga più riproposta e possono consistere in:

  • inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso di quanto costituisce oggetto di violazione con possibilità del pagamento di una somma prestabilita per ogni violazione successiva all’inibitoria o per ogni ritardo nell’adempimento;
  • distruzione di tutte le cose oggetto di violazione, se tale distruzione non sia di pregiudizio all’economia nazionale;
  • assegnazione in proprietà al titolare del diritto degli oggetti importati e venduti in violazione dei diritti di privativa, nonché dei mezzi necessari alla loro produzione, a fronte del pagamento di una cifra che, se non verrà decisa di comune accordo tra le parti, sarà stabilito dal Giudice dell’esecuzione;
  • pubblicazione della sentenza per estratto o per intero a spese del soccombente.

Ovviamente, come nel procedimento civile, colui che si ritiene leso nel proprio diritto di privativa ha la possibilità di ottenere una serie di provvedimenti di natura cautelare, quali il sequestro dei beni che costituiscano violazione di tale diritto, nonché dei mezzi abilitati alla produzione dei medesimi e l’inibitoria già descritta prima tra le sanzioni civili accessorie.

Oltre ed indipendentemente dai provvedimenti sopra descritti sono previste sanzioni penali e amministrative.

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