Recupero crediti giudiziale

Qualora la diffida non abbia sortito effetto ed il debitore persista nel suo inadempimento, è possibile adire l’autorità giudiziaria per ottenere tutela.

In particolare, il creditore ha a sua disposizione tre principali tipologie di azioni: l’azione di cognizione ordinaria, l’azione di cognizione sommaria ed il ricorso per decreto ingiuntivo.

Il procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 c.p.c. e seguenti, è la soluzione più rapida ed economica.

Per potersi avvalere dei tale procedimento è necessario che il credito sia relativo ad una somma liquida di denaro o ad una determinata quantità di cose fungibili, e sia fondato su prova scritta.

L’Avvocato deposita un ricorso con il quale chiede che venga ingiunto al debitore di pagare la somma dovuta al creditore.
Entro 30 giorni (termine ordinatorio) il Giudice, se ritiene fondata la richiesta, emette decreto motivato di ingiunzione.

Poichè in questo caso il debitore non ha la possibilità di intervenire prima che venga emesso il decreto, ad esso vengono concessi 40 giorni per presentare un atto di opposizione; qualora venga fatta opposizione, si instaura un giudizio ordinario a cognizione piena. In questo modo, l’onere di agire, con le conseguenti spese, tempistiche ed alea, viene a gravare sul debitore.

L’art. 702bis c.p.c. disciplina il procedimento sommario di cognizione.
Nelle cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, è possibile presentare un ricorso con il quale si chiede la tutela delle proprie ragioni creditorie.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti, così da instaurare il contraddittorio tra loro.
Questo tipo di procedimento è più rapido di un giudizio di cognizione ordinario, ed è possibile nei casi in cui le richieste delle parti richiedano solamente un’istruzione sommaria.

Qualora invece la situazione necessiti di un maggiore approfondimento, per la complessità della situazione di fatto o di diritto ad essa sottesa, si dovrà procedere mediante un giudizio ordinario.
In questo caso i tempi si dilatano notevolmente, in quanto il Giudice fisserà diverse udienze (per l’istruzione della causa), concederà alle parti i termini per depositare memorie con le quali approfondire meglio la questione, potrà disporre la citazione di testimoni o conferire incarico ad un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e comunque prenderà tutti i provvedimenti necessari per chiarire tutte le circostanze.

Nel recupero dei crediti, quest’ultima possibilità ha necessariamente carattere residuale, per l’incertezza delle tempistiche e per i costi. Può, tuttavia, essere utilizzata per piccoli crediti (che rientrano nella competenza per valore del Giudice di Pace), la cui prova richieda necessariamente un’attività istruttoria (testimoni).

Da ultimo, occorre ricordare che, nel momento in cui tra le parti è in vigore una clausola compromissoria, si dovrà necessariamente ricorrere alla costituzione di un Collegio Arbitrale.

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