Recesso del locatore

Il richiedente riferiva che la madre era proprietaria di un immobile ceduto in locazione per una durata di 4+4 anni.
Affermava che la madre si trovava nella necessità di dover disporre immediatamente di tale immobile.

La risposta

Ai sensi dell’art. 3 della L. 9 dicembre 1998 n. 431, riportante la disciplina dei contratti di locazione ad uso abitativo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto nel caso intenda adibire l’immobile locato a propria civile abitazione, con preavviso di sei mesi rispetto alla naturale scadenza del contratto.

Ove vi fosse la necessità di disporre dell’immobile prima della predetta scadenza, l’unica soluzione potrebbe essere quella di trovare un accordo con il conduttore.

Infatti, data l’autonomia contrattuale accordata alle parti dalla Legge, conduttore e locatore di comune accordo potrebbero decidere di risolvere il contratto.

La locatrice potrebbe, quindi, comunicare al conduttore la propria esigenza ed effettuare un offerta economica per la risoluzione anticipata del contratto.

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