Reato ex art. 570 comma II c.p.: violazione degli obblighi di assistenza familiare

Con una recentissima pronuncia (n. 28778 del 16.10.2020) la VI Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione si è espressa sul reato ex art 570, comma II c.p. “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” che così recita: “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge [143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; 75] di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge”.

In particolare, gli ermellini sono tornati ad occuparsi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore obbligato al mantenimento di figli minori.

Nel caso di specie un padre aveva proposto ricorso in Cassazione per contestare la sentenza della Corte d’Appello eccependo che:

  1. la Corte aveva erroneamente ritenuto che la disponibilità di un alloggio in affitto ad un canone troppo alto era incompatibile con le condizioni economiche del ricorrente e ascrivibile a sua libera scelta;
  2. indebitamente aveva reputato che il fatto avesse ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, ma senza tener conto dei parziali pagamenti effettuati e del fatto che il ricorrente aveva provveduto ai figli nei periodi in cui si trattenevano presso di lui;
  3. infine, mentre il Giudice di prime cure aveva ravvisato il delitto di cui all’art. 12 sexies 898/70, la Corte aveva ripristinato l’originaria qualificazione, ravvisando lo stato di bisogno dei minori, senza valutare se fossero venuti effettivamente meno i mezzi di sussistenza, alla stregua dei parziali pagamenti.

La Suprema Corte ha ritenuto le doglienze del ricorrente infondate, ribadendo a tal uopo che:

  1. la Corte di merito ha considerato le concrete disponibilità reddituali del ricorrente, osservando che la circostanza che il predetto avesse deciso di vivere con un altro figlio, nato da una diversa relazione, in un appartamento ad un canone non proporzionato non doveva risolversi in un danno per gli altri figli minori avuti dall’ex compagna;
  2. che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti;
  3. la condotta dell’omesso versamento, di per sé reiterato, si risolve con riguardo al delitto di cui all’art. 570 in una permanente mancanza di mezzi di sussistenza, a fronte di un persistente stato di bisogno;
  4. infine, con riguardo a minori, lo stato di bisogno è in re ipsa, pertanto l’omesso versamento di somme in loro favore determina la mancanza di mezzi di sussistenza, in assenza della prova della disponibilità di autonome fonti di reddito, ferma restando la irrilevanza del fatto che alla sussistenza provvedano altri soggetti.

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