Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria

Sull’istanza prevista dall’articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza.
La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell’udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, all’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.
Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.
” (Art. 351 cp.c.)

La provvisoria esecutorietà ex lege delle sentenze di primo grado ha comportato la scomparsa del c.d. effetto sospensivo dell’appello.

Ove vi sia l’esigenza di impedire che possa essere iniziata, o proseguita, l’esecuzione forzata in forza di una sentenza che potrebbe successivamente essere riformata o cassata, è possibile domandare la sospensione della provvisoria esecutorietà o dell’esecuzione della sentenza di primo grado nel giudizio di appello.

La richiesta di sospensione deve essere contenuta nell’atto di appello.

L’istanza viene di regola esaminata nel corso della prima udienza di trattazione e decisa in quella sede ovvero, più frequentemente, a seguito dello scioglimento di una riserva.

Vi è la possibilità che, su istanza di parte, i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria vengano pronunciati anticipatamente, vale a dire prima della data fissata per la prima udienza.

La parte che vuole che la decisione sulla sospensione sia pronunziata anticipatamente deve formulare l’istanza di inibitoria con autonomo ricorso anche successivo alla proposizione dell’impugnazione; tuttavia, a pena di inammissibilità, l’istanza di cui al separato ricorso deve essere contenuta anche nell’atto di appello.

Il giudice di appello chiamato a provvedere su un’istanza di inibitoria, qualore alla prima udienza ritenga la causa matura per la decisione, può decidere a seguito della discussione orale della causa nella stessa udienza.

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