Probatio diabolica e usucapione

Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l’azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un’azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes” (Cass. n. 1210/2017 e n. 11767-19)

L’espressione probatio diabolica indica una prova di particolare complessità da fornire a fondamento di talune pretese, tra le quali ad esempio, l’azione di rivendica ex art. 948 c.c., con la quale chi si ritiene proprietario di un bene detenuto da un terzo, ne richiede la restituzione.

In relazione ai beni immobili, per provare il proprio diritto, non basterà produrre l’atto d’acquisto (ad esempio contratto di compravendita, o dichiarazione di successione – entrambi modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo), ma bisognerà risalire a chi abbia acquistato la proprietà a titolo originario.

Tuttavia, è possibile, per ovviare alla necessità di tale probatio diabolica, giovarsi dell’istituto dell’usucapione, provando il possesso ventennale proprio e/o dei propri danti causa (ossia i precedenti proprietari): ai sensi dell’art. 1146 c.c., infatti “il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti“.

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