Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili

“Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.
Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.” (Art. 332 cp.c.)

Alle cause inscindibili di cui all’art. 331 si contrappongono le cause scindibili, la cui disciplina nei giudizi di impugnazione è contenuta nella norma in commento. Le cause scindibili sono quelle che, pur essendosi svolte cumulativamente in primo grado, quindi decise con un’unica sentenza, possono essere separate in appello, poiché il cumulo in primo grado era determinato da una connessione oggettiva, senza tuttavia che fosse ravvisabile un rapporto di dipendenza.

Le cause scindibili danno quindi luogo al litisconsorzio facoltativo che rimane tale anche nel giudizio di impugnazione.

Il fondamento della scindibilità delle cause è dato dall’esistenza di una pluralità di rapporti giuridici distinti e separabili, autonomi nonostante siano stati cumulati, in primo grado, in un unico giudizio. Pertanto la sentenza che li decide è solo formalmente unica, ma in realtà si risolve in tante pronunce quante sono le cause decise, che rimangono indipendenti anche in fase di gravame.

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