Negoziazione assistita tra avvocati per le contestazioni col datore di lavoro

Con la legge delega n. 26 del 21 novembre 2021 è stata introdotta un’importante novità nel processo giuslavoristico: non sarà più necessario consultare i sindacati per trovare un accordo che risolva eventuali conflitti tra il datore di lavoro e i suoi dipendenti, ma si potrà usufruire dell’istituto della negoziazione assistita tra avvocati. 

Innanzitutto, la negoziazione assistita è quel procedimento volto a risolvere una controversia bonariamente con l’assistenza di un avvocato, affinché si raggiunga un accordo fra le parti senza sfociare in una causa giudiziale. 

Condizione essenziale affinché si possa ricorrere a tale procedura è, dunque, l’assistenza di un avvocato oppure, laddove le parti lo ritengano opportuno, anche dei rispettivi consulenti del lavoro. Inoltre, è stato previsto che al relativo accordo venga assicurato il regime di stabilità protetta di cui al all’art. 2113, comma 4 c.c. ossia quello garantito e tipico delle conciliazioni raggiunte in sede assistita, tale da non consentire una successiva impugnazione.

Applicare l’istituto della negoziazione assistita al mondo del diritto del lavoro significa, dunque, che il dipendente in contrasto con il proprio datore non dovrà più ricorrere obbligatoriamente all’assistenza del sindacato per tutte quelle controversie indicate all’art 409 c.p.c.

La Legge delega è un atto normativo con cui il Parlamento incarica il Governo di esercitare la funzione legislativa in ossequio a quanto previsto nella delega.
Quando questa riforma diverrà operativa, sarà formalizzata la perdita da parte del sindacato di una delle sue funzioni storiche, quella di assistente e difensore del lavoratore dipendente.

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