Mezzi di impugnazione

I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono: l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo.” (Art. 323 c.p.c.)

L’art. 323 c.p.c. elenca i cinque mezzi di impugnazione contro le sentenze.

Per mezzo di impugnazione, in linea generale, si intende quello strumento processuale attraverso il quale provocare il controllo sulla validità e sulla giustizia delle sentenze.

La ragione dell’esistenza di mezzi di impugnazione è il risultato di un compromesso tra due opposte esigenze: quella di non accontentarsi di un unico giudizio di merito, che potrebbe essere viziato o anche solo ingiusto, e quella di ottenere un risultato definitivo, dunque fare conseguire al giudizio di cognizione il suo scopo fondamentale, vale a dire la certezza.

Presupposto per l’impugnazione è l’interesse ad impugnare, da intendersi come l’insoddisfazione che spinge ad ottenere una nuova pronuncia sul rapporto giuridico già oggetto del precedente giudizio, insoddisfazione che coincide, solitamente, con la soccombenza.

La soccombenza è la condizione nella quale si trova, al termine di un giudizio, la parte alla quale non è stata accolta una domanda o nei confronti della quale è stata accolta una domanda della controparte; in breve, la parte che ha “perso” la causa.

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