Mancata dichiarazione del terzo nel pignoramento

L’art. 548 c.p.c. prevede che: “Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 5533.
Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

A decorrere dal 1.1.2013, l’art. 548 è stato integralmente sostituito, con l’intento di rendere più celere e snello il procedimento per l’accertamento dell’obbligo del terzo nella procedura di pignoramento presso terzi.

Con tale procedura, il creditore, una volta individuati i debitori del suo debitore, può richiedere a costoro il pagamento del suo credito.

I terzi (debitores debitori) saranno chiamati a rendere dichiarazione circa l’esistenza e la sussistenza del loro debito nei confronti del debitore esecutato.

Prima della riforma il silenzio del terzo impediva il perfezionamento del pignoramento, ora vale come riconoscimento della debenza delle somme indicate dal creditore.

La novellata disposizione, infatti, prevede una ficta confessio: se il terzo non rende la dichiarazione e non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato si considera non contestato.

Il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, previsto dall’ultimo comma dell’art. 548 c.p.c., sembra essere ammesso solo per i casi in cui vi sia stato un vizio della notificazione del pignoramento al terzo.

Il significato della disposizione di cui al primo comma sembra essere anche quello di “relativizzare” il credito o la cosa oggetto dell’espropriazione presso terzi.
Il riconoscimento conseguente al c.d. silenzio assenso, infatti, pare operare in maniera del tutto indipendente dall’effettiva situazione debitoria del terzo.

Tale conclusione sembra confermata da due dati.

In primis, dal fatto che l’accertamento dell’obbligo del terzo avviene solo incidenter tantum, non venendo più in discussione l’effettiva situazione dei rapporti tra il debitore esecutato e il terzo.

Inoltre, la seconda parte della disposizione in esame attribuisce alla non contestazione una valenza che supera i limiti del procedimento in cui è avvenuta, con riferimento alla “esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione“.

Con tale previsione, il legislatore afferma che gli effetti della non contestazione si proiettano anche nell’eventuale processo esecutivo promosso in forza dell’ordinanza di assegnazione contro il terzo.

Tali conclusioni trovano ulteriore conferma nella previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 548 c.p.c.

La disposizione in questione si riferisce alla mancata conoscenza, da parte del terzo, del pignoramento introduttivo del processo in cui lo stesso è chiamato a rendere la sua dichiarazione o alla comunicazione dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 548, 3° e 4° comma, c.p.c.

La finalità di tale previsione è quella di sanzionare ulteriormente il terzo per avere omesso di rendere la propria dichiarazione.

Da ciò, infatti, deriva che quanto affermato dal creditore procedente non sia contestato, con il conseguente riconoscimento del credito e l’assegnazione dello stesso.

Inoltre, tale riconoscimento presunto non può più essere messo in discussione, giacché realizzato in un procedimento cui il terzo avrebbe potuto/dovuto partecipare.

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