Liquidazione dell’eredità con beneficio d’inventario

Il Codice civile stabilisce le forme per procedere alla liquidazione dell’asse ereditario.

La modalità più semplice consiste nella liquidazione individuale previsa dall’art. 495 c.c.

  • Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’articolo 484 [trascrizione dell’accettazione con beneficio d’inventario nei registri immobiliari] o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’articolo 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità.
  • Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.
  • Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

In mancanza della scelta da parte dell’erede di una procedura differente e/o in difetto della specifica richiesta di un creditore in tal senso, la Legge prevede che la liquidazione avvenga tramite pagamenti individuali.

Questa procedura presenta dei vantaggi patrimoniali per l’erede, che non ha particolari spese che riducano ulteriormente l’asse ereditario.

I presupposti per l’applicazione di tale norma sono:

  1. che sia trascorso un mese dall’adempimento delle formalità di pubblicità dell’accettazione beneficiata e dell’inventario di cui all’art. 484;
  2. la mancanza di una opposizione ai pagamenti individuali effettuata dai creditori;
  3. la scelta dell’erede di non utilizzare procedure differenti.

Altra modalità di liquidazione è quella prevista dall’art. 498 c.c.: la liquidazione concorsuale.

  • Qualora entro il termine indicato nell’articolo 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l’erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità nell’interesse di tutti i creditori e legatari.
  • A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell’opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell’aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.
  • L’invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.

La procedura della liquidazione concorsuale consta di diverse fasi che possono così raggrupparsi:

  1. accertamento del passivo;
  2. liquidazione dell’attivo;
  3. formazione dello stato di graduazione;
  4. controllo da parte degli interessati;
  5. pagamento dei debiti ereditari.

Al compimento degli atti relativi alla procedura (che vanno inseriti nel registro delle successioni ex art. 52, 3° co., disp. att.) è legittimato direttamente l’erede beneficiato, il quale è assistito da un Notaio che, nell’interesse dei creditori e legatari, nonché degli eventuali altri coeredi rimasti inattivi, svolge un controllo di regolarità non solo formale ma anche di legittimità dei relativi atti.

La liquidazione concorsuale inizia con la fase diretta all’accertamento del passivo.
L’erede deve spedire un invito a mezzo raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza e deve procedere alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale (in precedenza Foglio Annunci Legali).

In seguito all’invito, i creditori e legatari devono presentare nel termine fissato dal Notaio le loro dichiarazioni di credito.
Eseguita la pubblicazione dell’invito a presentare le dichiarazioni di credito, i creditori non possono promuovere nuove procedure esecutive.

Scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di credito, si chiude la fase di ricognizione del passivo e inizia quella della liquidazione dell’attivo ereditario, alla quale provvede l’erede sempre con l’assistenza del notaio.

L’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie.

L’erede forma, sempre con l’assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione.

Compiuto lo stato di graduazione, il Notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nella Gazzetta Ufficiale.

Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo.

I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l’erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione.

Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

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