L’assegno divorzile è dovuto anche in caso di nuova convivenza?

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 32198 del 5 novembre 2021, ha stabilito che il diritto all’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex coniuge non viene automaticamente meno qualora questo inizi una nuova convivenza. 

Il diritto a ricevere l’assegno divorzile può invece perdurare in virtù della sua funzione compensativa.

Le Sezioni Unite hanno infatti confermato quanto già affermato con la sentenza n. 18287 del 11 luglio 2018, ed hanno pertanto ribadito che l’assegno di divorzio presenta una natura polifunzionale, svolge cioè al contempo una funzione assistenziale perequativo-compensativa

La funzione assistenziale corrisponde all’interesse di garantire al coniuge debole un sostegno qualora lo stesso si trovi nell’impossibilità di procurarsi sufficienti mezzi per vivere. 

La funzione perequativo-compensativa, invece, soddisfa la diversa necessità di compensare e riequilibrare dal punto di vista economico le posizioni dei coniugi, tenendo conto dell’apporto che ciascuno di loro ha dato alla realizzazione della vita matrimoniale e alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Tale ultima funzione risponde al principio costituzionale di solidarietà.

Alla luce di ciò, i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile sono due:

  • Da un lato la valutazione circa la non autosufficienza economica dell’ex coniuge (condizione che potrebbe però venir meno nel momento in cui questo instauri una nuova convivenza);
  • Lo stato di disparità economica esistente tra gli ex-coniugi, in ragione anche delle scelte relative all’impostazione e alla conduzione della vita familiare. Tale disparità potrà dunque essere ricondotta anche al fatto che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato le proprie ambizioni professionali e personali in favore della famiglia, contribuendo in tal modo all’accrescimento del patrimonio personale dell’altro coniuge a discapito del proprio.

Proprio per tale ragione, la Corte di Cassazione ritiene irragionevole che tale compensazione possa venir meno unicamente in conseguenza di una scelta sentimentale del coniuge debole quale quella di intraprendere una convivenza, condizione peraltro connotata da un certo grado di instabilità. 

Dunque, pur potendo venir meno la condizione della non autosufficienza economica del coniuge, permarrebbe comunque l’interesse alla compensazione e perequazione.

Si precisa tuttavia che la nuova convivenza dell’ex coniuge non esclude invece la possibilità di instaurare un giudizio ai fini della ri-quantificazione dell’assegno di divorzio. Ciò che la Cassazione esclude tassativamente è unicamente l’automatismo della perdita di ogni emolumento solo in ragione della nuova convivenza instaurata.

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