L’accertamento dell’incapacità naturale a testare

L’istituto dell’interdizione protegge la persona incapace di intendere o di volere, rendendo annullabili gli atti da lei compiuti. Può succedere, tuttavia, nella pratica che una persona maggiore d’età, si trovi in uno stato tale da dover essere interdetta, ma non lo sia ancora, poiché nessuno abbia ancora agito per farne dichiarare l’interdizione.

Pertanto, quando un soggetto ponga in essere dei negozi giuridici che potrebbero danneggiarlo, non si può, ovviamente, lasciarlo privo di protezione, ed è per questo che il legislatore lo tutela con la disciplina della incapacità naturale.

Si definisce incapacità naturale all’articolo 428 del codice civile: “la condizione di chi, non essendo stato dichiarato interdetto, si trova in stato di incapacità di intendere o di volere per qualsiasi causa, anche transitoria, nel momento in cui stipula un negozio giuridico”.

In caso di negozio unilaterale testamentario, l’articolo 591 c.c. dichiara infatti che “sono incapaci a testare: 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento

Il suddetto articolo, al comma successivo, specifica che tale atto possa essere impugnato ed annullato da chiunque vi abbia interesse entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. 

La recente ordinanza n° 39035/2021 della Cassazione Civile, sezione II, chiarisce che l’esame che accerti lo stato di incapacità naturale di un soggetto a testare vada condotto non solo sulla base della documentazione medica esistente, ma anche attraverso ulteriori dati fattuali, volti a confermare specificamente l’esistenza di patologie incidenti sulla capacità psichica del de cuius al momento della redazione dell’atto testamentario.

Nel caso di specie, la ricorrente Caia insisteva per la nullità e l’annullabilità del testamento olografo di Tizia per presunta incapacità naturale di quest’ultima.

In particolare, Caia enfatizzava i dati medici, desumibili dalla visita espletata in sede di valutazione per l’invalidità, e le dichiarazioni rese da alcuni dei testi escussi in causa.

Inoltre, la ricorrente lamentava la mancata ammissione della consulenza medico legale circa le condizioni psico-somatiche di Tizia, affetta da varie patologie. 

Sia in primo sia in secondo grado la domanda della ricorrente Caia veniva rigettata e anche la Suprema Corte ha confermato quanto stabilito precedentemente: in primo luogo, dalla documentazione medica in atti risalta con chiarezza che la de cuius soffriva di patologie somatiche ma non incidenti sulla psiche; secondariamente, non si riscontrano ulteriori dati fattuali (documentali o testimoniali) tali da far richiedere un esame di accertamento dello stato di incapacità naturale della de cuius al momento della redazione delle ultime volontà testamentarie. 

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *