La S.p.A.: caratteristiche e costituzione

Imprese che richiedono l’apporto di grandi capitali e si assumono grandi rischi necessitano di utilizzare una forma societaria caratterizzata da un vincolo tra socio e società anonimo ed impersonale, in cui l’elemento umano resti in secondo piano rispetto alla prevalenza di capitale e dove il singolo abbia l’interesse primario di ottenere la distribuzione degli utili relativamente e come remunerazione al proprio apporto.

La S.p.A. è caratterizzata:

  1. dal possedere personalità giuridica e conseguente autonomia patrimoniale perfetta attribuitale a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese come previsto dall’art. 2331 c.c. (principio di alterità);
  2. dalla limitazione di responsabilità a favore dei soci che patrimonialmente saranno obbligati soltanto ad eseguire il conferimento determinato dal contratto sociale e che, in caso di difficoltà economiche, non correranno alcun rischio al di fuori della perdita di quanto conferito;
  3. dal frazionamento del capitale sociale in porzioni uguali dette azioni, definibili come veri  e propri titoli di credito causali e di partecipazione, che rappresentano ed incorporano la quota di partecipazione del socio ed i diritti inerenti a tale quota: le stesse esprimono anche la misura della partecipazione di un socio alla società.

Per la costituzione di una S.p.A., la soglia del capitale minimo necessario, a seguito del D.lg. Competitività n. 91/2014, è fissata in € 50.000, rispetto ai precedenti € 120.000.

Almeno il 25 % dei conferimenti in denaro deve essere corrisposto dai soci, salvo che non si tratti di costituzione con atto unilaterale, nel qual caso si provvederà al versamento dell’intero ammontare; ultimo requisito richiesto per la costituzione ex art. 2329 c.c. è quello dell’esistenza delle autorizzazioni governative richieste al solo fine della costituzione ed iscrizione nel registro delle imprese, non invece quelle relative al concreto esercizio di impresa.

Al ricorrere di tali requisiti si può procedere alla stipulazione dell’atto costitutivo ed all’iscrizione della società nel registro delle imprese.

L’atto costitutivo, redatto con atto pubblico a pena di nullità, è composto rispettivamente dall’atto costitutivo in senso stretto, nel quale si manifesta la volontà delle parti a dar vita al rapporto sociale e dallo statuto, nel quale sono invece contenute le norme sul funzionamento della società stessa, il quale sebbene contenuto in altro documento è considerato parte integrante dell’atto costitutivo (esclusi invece dall’atto costitutivo gli eventuali patti parasociali, ad efficacia meramente obbligatoria, con cui due o più soci scelgono di assumere impegni reciproci in relazione all’esercizio dei diritti connessi alla partecipazione da ognuno posseduta).

L’atto costitutivo può stipularsi secondo due diverse modalità:

  1. stipulazione simultanea o istantanea mediante la quale le parti si presentano di fronte al notaio e si costituisce l’atto;
  2. oppure

  3. stipulazione successiva o per pubblica sottoscrizione che si manifesta nelle ipotesi in cui il capitale da sottoscrivere sia particolarmente ingente e sia incerta la suddetta sottoscrizione.

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In tale ultimo caso, i promotori compilano un programma contenete le principali disposizione dell’atto costitutivo e il termine entro cui deve stipularsi, che depositano presso un notaio; successivamente gli eventuali sottoscrittori interessati alla sottoscrizione aderiscono con atto pubblico o scrittura privata contenente generalità e numero si azioni sottoscritte con l’impegno di versare poi entro un termine non superiore ai trenta giorni il 25% dei conferimenti in denaro.

A seguito poi di un’assemblea promotori-sottoscrittori, all’esito della quale è possibile solo integrare il programma esistente, eventualmente sopperendo a eventuali lacune, si procede alla vera e propria stipula dell’atto costitutivo in senso stretto e i promotori dovranno essere rilevati dalle obbligazioni assunte e rimborsati delle spese sostenute se relative alla costituzione e se in precedenza approvate dell’assemblea.

Una volta che l’atto costitutivo è stato formulato rispettando i requisiti previsti dall’art. 2328 c.c., in difetto dei quali è legittimo il rifiuto del notaio rigante a ricevere l’atto (invece la nullità è prevista solo in mancanza di certi requisiti di cui all’art. 2332 c.c.), è fatto obbligo al notaio ricevente di depositarlo entro 20 giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Contestuale al deposito è la richiesta di iscrizione della società nel suddetto registro.

La fattispecie costitutiva della s.p.a. si perfeziona con l’iscrizione nel registro delle imprese, tanto che non è richiesto alcun effettivo svolgimento dell’oggetto sociale, ovvero la corrispondente attività economica: ne deriva che una società sarà sottoposta a fallimento indipendentemente da atti di impresa commerciale.

La Lg. 40/2007 ha introdotto un sistema di comunicazione unica per la nascita e l’avvio della impresa dapprima facoltativo, dal 1° aprile 2010 invece obbligatoria, la quale vale come assolvimento della maggior parte degli adempimenti amministrativi necessari alla registrazione e se del caso vale anche ai fini previdenziali, assistenziali e per l’ottenimento di codice fiscale e partita iva.

In mancanza di iscrizione nel registro delle imprese non potrà esistere alcuna società né come società irregolare, né di fatto e non potranno essere emesse azioni, né essere poste in atto operazione economiche e per le obbligazioni assunte dalla società saranno responsabili coloro che hanno agito personalmente.

La costituzione della società fa da spartiacque anche in relazione alla disciplina delle nullità: la società ante iscrizione è un mero contratto di società che produce effetti esclusivamente tra le parti e pertanto si applicherà la disciplina civilistica relativa alla patologia del negozio, salvo le norme dettate ad hoc per i contratti associativi.

Diversamente, poiché con la registrazione la società è libera di concludere con ogni terzo un contratto ed assumere obbligazioni, il ricorso alla disciplina generale dei contratti non è sufficiente a tutelare la pluralità degli interessi coinvolti.

Ecco allora la previsione di una disciplina ad hoc per la nullità la quale può essere dichiarata solo al ricorrere di uno e di più casi: ovvero qualora l’atto costitutivo non sia stipulato mediante atto pubblico o nello stesso non sia specificato alcunché in relazione alla denominazione sociale, ai conferimenti all’ammontare del capitale e all’oggetto sociale oppure quando quest’ultimo non sia lecito.

L’elenco tassativo, vista la necessità in tale settore di accrescere la sicurezza giuridica ed evitare che i turbamenti che potrebbero derivare da troppe invalidazioni delle società, presuppone che ogni altra anomalia dell’atto costitutivo venga sanata con la registrazione.

Quanto appena descritto si riferisce a società costituite a seguito della stipula di contratti, ma l’art. 2328 c.c. prevedendo come “la società possa costituirsi per contratto e per atto unilaterale”, non esclude la possibilità che si possa dar vita a società unipersonali.

Diversamente rispetto alle s.p.a. appena descritte, quelle a socio unico prevedono che questi, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, si impegni a versare l’intero capitale sociale e non solo una minima percentuale, che lo stesso sia illimitatamente responsabile verso terzi per le operazioni compiute precedentemente alla registrazione, mentre successivamente ad essa risponderà la società solo con il proprio capitale sociale.

La responsabilità illimitata del socio unico residua soltanto nei casi in cui non venga versato l’intero ammontare dei conferimenti in denaro o se no venga effettuata la pubblicità presso il registro delle imprese (art. 2362 c. 1 c.c.).

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