La risarcibilità dei danni causati dal ritardo del volo aereo.

Degna di nota una recente sentenza del Giudice di Pace di Trapani del 18/06/2018 che ha deciso su una controversia promossa nei confronti di una nota Compagnia di volo low cost, volta ad ottenere il risarcimento dei danni causati dal ritardo del volo.

Nel caso di specie l’attore subiva il ritardo dell’aeromobile, di oltre 3 ore, ritardo a seguito del quale richiedeva, a titolo di risarcimento, la compensazione pecuniaria stabilita, pari ad € 250,00=.

La compagnia, nel costituirsi, in via preliminare eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice adito, avendo parte attrice (attraverso la stipula del contratto di trasporto) dichiarato d’accettare le Condizioni Generali di Trasporto adottate dalla suindicata compagnia aerea, che al riguardo prevedono quale foro competente per la cognizione di eventuali controversie altra giurisdizione, e nella fattispecie in esame i tribunali irlandesi.

Il Giudice di pace adito, nel rigettare l’eccezione della società convenuta, precisava quanto segue:

1) applicabilità del Codice del Consumo (ex D.lgs. 206/2005) che, in materia di contratti a distanza, stabilisce come sede del foro competente quella di residenza o domicilio eletto del consumatore;

2) quando il contratto è concluso on-line da un consumatore, la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene “concluso il contratto nel luogo in cui il passeggero riceve conferma dell’acquisto del biglietto, ossia il luogo di residenza del consumatore”;

3) in applicazione dell’art. 1469-bis C.C. vi è presunzione di vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella della residenza o del domicilio del consumatore, con la conseguenza che “in assenza di trattativa individuale, la clausola derogatoria abusiva o vessatoria è colpita da inefficacia”.

È stato, quindi, osservato che sono risarcibili i danni patiti dagli utenti di compagnie aeree per il ritardo (o l’inadempimento) nell’esecuzione del contratto di trasporto, quando il vettore non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ex art. 942 cod. nav., ovvero non provi l’impossibilità della prestazione derivata da causa a lui non imputabile ai sensi dell’art. 1218 C.C.

Nondimeno le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati, ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria: ne deriva che possono reclamare il diritto alla compensazione previsto dall’art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.

Infine, anche la rinuncia al volo da parte del passeggero, al momento dell’avvenuta conoscenza del ritardo, non costituisce una rinuncia al diritto all’indennizzo (previsto dal Regolamento CE n.261/2004).

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