La responsabilità genitoriale e il compito di educare i figli al corretto utilizzo dei mezzi di comunicazione

Il sempre maggior ricorso ad internet e ad altri mezzi di comunicazione telematica, per quanto costituisca l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, espone i minori al pericolo di abusi da parte di terzi, concretizzandosi altresì il rischio che, l’utilizzo di detti strumenti, possa ledere la sfera giuridica di altre persone.

Per questo, secondo il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, i genitori sono tenuti ad impartire ai propri figli un’educazione idonea ad assicurare un corretto uso di queste tecnologie e vigilare sulle concrete forme di utilizzo.

In particolare, la Corte si è pronunciata su un caso riguardante il comportamento di un minore che, attraverso l’uso dell’applicazione di “Whatsapp”, aveva molestato una sua coetanea minorenne, al punto da indurla a mutare le proprie abitudini di vita a causa del timore per l’incolumità propria e dei propri cari in essa ingenerato dalle sopra menzionate molestie.

Il Tribunale è partito dalla preliminare considerazione che l’utilizzo degli strumenti di comunicazione telematica, da parte di minori, al fine di acquisire notizie ed esprimere opinioni, costituisce per essi stessi l’esercizio di un diritto, riconducibile alla libertà di comunicazione e di espressione, che non solo è prevista dall’art. 21 della nostra Costituzione, ma che è tutelata, a livello internazionale, dall’art. 10 della Convenzione di Roma del 1950 e dall’art. 11 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000.

Fatta la suddetta e doverosa premessa, i giudici hanno però aggiunto che tale diritto trova un limite nella tutela della dignità della persona umana, soprattutto ove essa sia minore d’età, perché i minori, in quanto soggetti deboli, necessitano di un’apposita tutela rifacendosi alla posizione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 5 settembre 2006, n. 19069) secondo la quale in sede di bilanciamento con altri valori costituzionali, quali il diritto all’informazione e alla libertà di espressione degli altri individui, deve prevalere l’interesse del minore.

Anche se non enunciato a chiare lettere, dalla sentenza in esame si desume facilmente il principio di diritto per cui i minorenni possono liberamente utilizzare Internet e i mezzi affini, perché in questo modo essi esercitano il loro diritto di espressione e informazione, purché lo facciano in maniera responsabile, cioè non solo senza recare pregiudizi a terzi ma essendo stati preventivamente messi in condizione di non cadere vittima di azioni illecite perpetrate in loro danno dagli altri utenti.

Per far fronte ai pericoli derivanti da un uso improprio delle moderne tecnologie, la responsabilità genitoriale gravante sui genitori impone quindi che essi si attivino:

a) impartendo ai propri figli un’educazione adeguata ad assicurare che i predetti utilizzino la rete e gli strumenti ad essa collegati senza cadere vittima di abusi commessi nei loro confronti da altre persone e senza ledere la sfera giuridica di terzi (così anche Trib. Caltanissetta, 16 luglio 2018);

b) esercitando un controllo sul modus di detto utilizzo che si sostanzi in una limitazione quantitativa e qualitativa dello stesso (in questo senso già Trib. Teramo, 16 gennaio 2012).

In presenza di un anomalo utilizzo delle moderne tecnologie da parte del minore potrebbe quindi fondatamente presumersi che i genitori non abbiano adempiuto ai sopra citati doveri (conforme Cass., 7 agosto 2000, n. 10357).

Il Tribunale pertanto, nel caso di specie, in applicazione dei principi menzionati, ha ritenuto opportuno disporre un’attività di monitoraggio volta, tra l’altro, ad accertare che la madre del ragazzo fosse dotata di adeguate capacità educative e di vigilanza.

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