Indegnità: casi di esclusione dall’eredità

L’indegnità a succedere è una sanzione civile di carattere patrimoniale che colpisce l’erede che abbia tenuto una delle condotte previste dall’art. 463 c.c.

Si tratta di gravi comportamenti illeciti contro il testatore o la sua libertà testamentaria, a volte di natura penale, che qualificano l’erede come non meritevole di beneficiare di quanto derivante dalla successione. 

Si differenzia dalla diseredazione, poiché in quest’ultimo caso è proprio il testatore ad escludere volontariamente dalla successione un erede, che in forza delle norme sulla successione legittima, avrebbe invece diritto di parteciparvi.

L’indegnità opera invece come causa di esclusione dall’eredità, in forza di una pronuncia giudiziale, la cui sentenza ha carattere costitutivo ed effetto retroattivo. La conseguenza è la rimozione dell’acquisto successorio, l’indegno sarà pertanto tenuto a restituire l’eredità anche se l’aveva già precedentemente accettata. 

Le cause di esclusione dalla successione si possono raggruppare in tre categorie:

  1. gli atti compiuti contro la persona fisica o contro la personalità morale del defunto o persone a lui vicine (ad esempio il coniuge, il discendente o l’ascendente). Tra questi atti vi sono l’omicidio doloso, il tentato omicidio, la calunnia ecc..
  2. gli atti diretti con violenza o dolo contro la libertà di testare del de cuius, quali ad esempio indurre con violenza o dolo il testatore a redigere un testamento, a revocarlo o modificarlo, ancora l’aver distrutto, occultato o modificato il testamento stesso.
  3. la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

L’indegno può sempre essere riabilitato dal de cuius. 

La riabilitazione può avvenire in forza di una apposita disposizione testamentaria volta ad abilitare nuovamente il soggetto oppure a mezzo di uno specifico atto con forma solenne. 

Si parla invece di riabilitazione parziale quando, anche se non espressamente abilitato, l’indegno è stato contemplato nel testamento: in questo caso, succede nei limiti della disposizione testamentaria.

Come già anticipato, l’indegnità a succedere non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere dichiarata giudizialmente, su richiesta delle parti. La legittimazione a chiedere la pronuncia di indegnità spetta a coloro che sono potenzialmente idonei a subentrare all’indegno nella delazione ereditaria.

Tutti gli interessati alla successione sono peraltro litisconsorti necessari, dal momento che l’azione è volta ad ottenere una sentenza in ordine a un rapporto giuridico unitario. La decisione deve dunque essere emessa nei confronti di tutti coloro che sono interessati alla successione.

Tale azione è soggetta al termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c., che decorre decorre dal giorno dell’apertura della successione, ossia dalla data della morte del testatore.

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