Impugnazioni incidentali tardive

Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.
In tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
” (Art. 334 cp.c.)

L’impugnazione incidentale tardiva è l’impugnazione proposta dall’impugnato, soccombente parziale – o dal litisconsorte necessario cui viene esteso il contraddittorio ex art. 331 – il quale, nel momento in cui gli viene notificata l’impugnazione principale, ha perso il potere di impugnazione per decorrenza dei termini o per acquiescenza. In tal caso la notificazione dell’impugnazione vale a rimetterlo in termini nel potere di impugnare.

La ratio della previsione dell’impugnazione incidentale tardiva risiede nella volontà del legislatore di favorire l’accettazione della sentenza, nel contempo disincentivando la proposizione delle impugnazioni. Se la parte parzialmente soccombente – che non ha tuttavia particolare interesse a proporre impugnazione – non avesse la certezza di poter impugnare dopo avere ricevuto la notificazione dell’impugnazione principale, sarebbe obbligata a proporre comunque la propria impugnazione.

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