Il principio di proporzionalità nella quantificazione del contributo al mantenimento del figlio minore.

Nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori oltre all’apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.

Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, sentenza 18 luglio 2019, n. 19455.

Nel ricorso si lamentava, in particolare, la violazione dell’art. 337 ter c.c., in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello nell’aver posto a carico della ricorrente obblighi economici sproporzionati al reddito sia quanto al mantenimento diretto del figlio nei periodi di permanenza presso di sé che quanto alle visite parentali ed al contributo alle spese straordinarie.

L’indicata violazione avrebbe, altresì, violato le previsioni sul diritto del minore alla bi-genitorialità, perché lo stato di inoccupazione della madre ed il suo reddito irrisorio le avrebbero impedito di adempiere alle obbligazioni economiche fissate e, quindi, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio che sarebbe stato privato, di fatto, della figura materna.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio il decreto impugnato, osservando che, a seguito della separazione personale dei coniugi / persone conviventi more uxorio, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori oltre all’apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.

In tale prospettiva, si è ritenuto che debba essere effettuata un’adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali di ciascuno dei genitori, senza trascurare la maggiore capacità patrimoniale del padre, laddove sia comunque accertata nel caso concreto.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *