Il pignoramento dell’assegno di mantenimento

Come noto, il pignoramento di crediti di somme di denaro è certamente lo strumento che consente di soddisfare il creditore in modo più efficace e soddisfacente.

Tramite tale forma di esecuzione forzata, infatti, il debitore vede prima bloccarsi e poi prelevarsi il denaro che egli deve avere da terzi, in qualità – questi – di suoi debitori.

Oggetto dell’espropriazione sono, generalmente conti correnti e depositi bancari, crediti di lavoro subordinato e di agenti di commercio.

Tuttavia, con riguardo all’assegno di mantenimento va evidenziato che può essere pignorato nel rispetto di alcuni limiti.

Il principio generale è che non possono essere pignorate tutte le somme necessarie alla soddisfazione di esigenze primarie della persona, come ad es. gli alimenti, le prestazioni di assistenza, le retribuzioni lavorative per intero.

A specificare meglio quanto ut supra è il codice di procedura civile che indica analiticamente tutti i crediti che non possono essere pignorati (art. 545 c.p.c.):

– crediti alimentari: possono essere pignorati se il creditore proceda per cause di alimenti e sempre in presenza di un’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, nei limiti da questi determinati (in sostanza possono essere assoggettati alla procedura solo se necessario a soddisfare crediti della stessa natura);  

– sussidi di povertà, sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali.

Lo stipendio o le altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, compreso il TFR, possono essere pignorati nella misura di un quinto del totale.

Per quanto concerne l’assegno di mantenimento, come si rilevava poc’anzi, essendo il suo scopo quello di assicurare al coniuge con un reddito e un patrimonio più ridotto rispetto all’altro, la possibilità di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio, a differenza degli alimenti, può essere pignorato ma ad una condizione: solo relativamente a quella parte non necessaria a soddisfare le esigenze primarie di vita del beneficiario.

Facciamo un esempio: se Tizio è un ricco imprenditore che guadagna migliaia di euro al mese, il mantenimento elevato che versa alla ex moglie potrebbe essere pignorato nella parte superflua, non indispensabile per la sopravvivenza del beneficiario.

Attenzione a non confondere i crediti alimentari con il mantenimento che ha la funzione di consentire al coniuge debole di conservare lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio; gli alimenti, invece, servono a sostenere chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere da solo al proprio sostentamento. Non a caso, mentre l’entità del mantenimento è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato, la quantificazione degli alimenti non deve superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale.

Da tutto quanto sopra, ne deriva che l’assegno di mantenimento non può essere pignorato nei limiti in cui quest’ultimo abbia anche carattere alimentare, accertamento questo che compete al giudice del merito.

Per stabilire, pertanto, se un credito di mantenimento possa essere pignorato o meno, occorre stabilire se esso abbia in tutto, o anche solo in parte, natura alimentare: ne deriva che il credito di mantenimento che non sia destinato a soddisfare, in alcun modo, le esigenze di vita del beneficiario deve ritenersi equiparabile ad un credito comune.

In punto quantificazione, invece, la legge non ci fornisce indicazioni in merito: deve essere il giudice, in base al caso concreto, che deve deciderlo, anche considerando che molto spesso si parla di assegno di mantenimento ma, di fatto lo stesso ha natura alimentare.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *