Guida sotto effetto di stupefacenti

La guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, come la guida in stato di ebrezza, sebbene costituisca un reato, è disciplinata dal Codice della Strada (art. 187 CdS).

Chiunque guidi in stato di alterazione psico – fisica a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope viene punito con l’ammenda da € 1.500 a € 6.000, e l’arresto da 6 mesi a 1 anno.

Le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà, nel caso in cui i conducenti siano di età inferiore ad anni 21, o abbiano conseguito la patente B nei tre anni precedenti alla commissione del reato, o conducenti che esercitano per attività lavorativa il trasporto di persone o cose. Sono invece raddoppiate se il veicolo appartiene ad una persona diversa da quella che ha commesso il reato.

In ogni caso, a seguito dell’accertamento del reato viene disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per una durata che puù variare da 1 anno a 3 anni.

Ulteriori aumenti di pena sono previsti per il caso in cui il conducente in stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti abbia provocato un incidente stradale (ammenda da € 3.000 a € 12.000 e arresto da 1 anno a 2 anni), e per il caso in cui il reato sia commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (aumento da un terzo alla metà).

Se il reato viene commesso da conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di postia sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati, la patente di guida viene sempre revocata.

Con la sentenza di condanna o di applicazione di pena richiesta dalle parti (cosiddetto patteggiamento), è sempre disposta la confisca del veicolo, a meno che non appartenga a una persona estranea al reato.

La competenza a giudicare il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è del Tribunale in composizione monocratica.

Come per il reato disciplinato dall’art. 186 CdS, anche per il reato in esame la pena detentiva e la pena pecuniaria possono essere sostituite dal lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il Giudice, fissata apposita udienza, dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sospensione della patente e revoca l’eventuale confisca del veicolo.

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