Guida in stato di ebbrezza

La guida in stato di ebbrezza, ossia sotto l’influenza dell’alcool, sebbene in alcuni casi costituisca un reato, è disciplinata dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), all’art. 186.

In base al tasso alcolemico, le sanzioni ricollegate a questo reato sono diverse. Qualora venga accertato in capo al conducente del veicolo un tasso alcolemico superiore a 0,5 ed inferiore a 0,8 grammi per litro, la sanzione sarà il pagamento di una sanzione amministrativa non inferiore ad € 527,00 e non superiore ad € 2.108,00; può inoltre essere applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.

Nel caso in cui il tasso alcolemico sia compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, le sanzioni saranno un ammenda da € 800,00 ad € 3.200,00, unitamente all’arresto fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno.

Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, le sanzioni aumentano notevolmente: ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00, arresto da 6 mesi ad 1 anno, oltre alla sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.

Le sanzioni vengono raddoppiate nel caso in cui il conducente del veicolo abbia provocato un incidente stradale; in questi casi, viene inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni.

La competenza a giudicare il reato di guida in stato di ebbrezza spetta al Tribunale in composizione monocratica.

Al termine del processo, qualora venga confermata la penale responsabilità del conducente, verrà disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, a meno che non appartenga ad una persona diversa dal conducente.

È da osservare come la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività.

Qualora il lavoro di pubblica utilità venga svolto in modo positivo, e ciò venga attestato dall’ente presso il quale i lavori si sono svolti, il Giudice fissa una nuova ed apposita udienza; in tale udienza, se ve ne sono i presupposti, dichiara estinto il reato, dispone la riduzione della metà del periodo di sospensione della patente e revoca l’eventuale confisca del veicolo sottoposto a sequestro.

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