Giudice dell’appello

L’appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte d’appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.” (Art. 341 cp.c.)

Il giudice d’appello è sempre un giudice di grado superiore rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza impugnata:
è il tribunale in caso di appello contro le sentenze del giudice di pace appellabili, la Corte d’Appello nel caso di appello contro le sentenze del tribunale, sia nelle controversie in cui esso abbia deciso in composizione monocratica che in quelle in cui abbia deciso in composizione collegiale.

Il giudice d’appello non è, tuttavia, sempre un giudice collegiale: è tale solo dinnanzi alla corte d’appello – che giudica col numero invariabile di tre votanti, ai sensi dell’art. 56, R.D. 30.1.1941, n. 12 – ma non più dinnanzi al tribunale, a seguito dell’entrata in vigore della riforma del giudice unico di primo grado, D.Lgs. 19.2.1998, n. 51
La corte d’appello, a differenza del tribunale, è di regola (art. 53, R.D. 30.1.1941, n. 12) soltanto giudice di secondo grado, salvo quelle ipotesi particolari (art. 339 c.p.c.) in cui giudica in primo ed unico grado.

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