Forma dell’appello

L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 163. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata2.
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163 bis.
” (Art. 342 cp.c.)

L’atto introduttivo del giudizio d’appello ha la medesima forma dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado; vale a dire, a seconda che si tratti di rito ordinario o di rito del lavoro, quella dell’atto di citazione o quella del ricorso.

La funzione dell’atto d’appello è duplice, perché l’atto d’appello da un lato contiene la manifestazione della volontà di impugnare; dall’altro, attraverso i motivi specifici dell’impugnazione, identifica l’oggetto dell’impugnazione.

La giurisprudenza di regola esclude l’impugnazione con un unico atto di più sentenze, salvo però il caso di sentenze rese tra le stesse parti, sullo stesso petitum e per la stessa causa petendi; questa possibilità comunque non influisce sull’autonomia delle singole impugnazioni.

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