Esecuzione forzata

Per poter procedere all’esecuzione forzata, ossia al soddisfacimento in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore, è necessario disporre di un titolo esecutivo, per un diritto certo, liquido ed esigibile.

L’art. 474 c.p.c. elenca i titoli esecutivi che sono:

  1. le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  2. le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
  3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

È da specificare che le sentenze, gli altri provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e gli atti ricevuti da Notaio o da pubblico ufficiale, ai fini dell’esecuzione forzata, devono essere muniti della formula esecutiva.

Generalmente, l’esecuzione forzata viene preceduta dalla notificazione al debitore del titolo esecutivo in forma esecutiva e dall’atto di precetto, mediante il quale viene intimato al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l’espresso avviso che in caso di difetto si procederà all’esecuzione forzata.

Il processo esecutivo in senso stretto inizia dopo il decorso dei termini indicati nel precetto, e comunque non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di questo.

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