Eredi e polizza vita

Come noto, la polizza vita non entra a far parte dell’asse ereditario: gli indennizzi derivati da una polizza vita sono acquisiti dal beneficiario come un diritto proprio.

Ciononostante, le somme di cui alla polizza vita possono assumere rilevanza ai fini dell’eventualità di lesione della legittima.

Si pensi alla polizza vita, stipulata poco tempo prima del decesso, nella quale il premio e l’indennizzo più o meno si equivalgono, con beneficiario uno solo degli eredi…

In casi analoghi, allorquando gli altri eredi non hanno copia del contratto e debbono richiederlo alla Compagnia di Assicurazione, quest’ultima spesso oppone una generica “privacy” del terzo beneficiario, per negare agli eredi la possibilità di conoscerne il nominativo.

In tal senso, avviene che la Compagni di Assicurazione citi la sentenza n. 17790 dell’8 settembre 2015, con la quale veniva cassata una sentenza del Tribunale di Verona che ordinava ad una Compagnia di Assicurazione di esibire agli eredi del contraente di una polizza il nome del beneficiario della stessa.

Tuttavia tale sentenza deve essere letta integralmente per comprenderne le motivazioni: nel caso di specie, gli eredi agivano per ottenere l’annullamento del contratto di assicurazione in quanto stipulato da persona (il de cuius) asseritamente incapace di intendere e volere.

In tale ottica, il nominativo del beneficiario è irrilevante, giacché per richiedere l’annullamento è sufficiente convenire in giudizio la Compagnia di Assicurazione e non già il terzo beneficiario.

Diverso è il caso in cui con un contratto di assicurazione sulla vita il defunto abbia leso il diritto dei legittimari a conseguire la loro quota di legittima.
In tal caso i legittimari hanno diritto di conoscere il nominativo beneficiario, al fine di convenirlo in giudizio e far valere i propri diritti.

Non dimentichiamo che il diritto alla riservatezza è sempre secondario rispetto al diritto alla difesa (art. 24 Cost).

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