Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione

L’estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.” (art. 338 c.p.c.)

Diversamente dall’estinzione del giudizio di primo grado, che lascia impregiudicati i diritti delle parti, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata: pertanto anche se i termini non sono ancora scaduti, non è più possibile riproporre l’impugnazione.

Conseguentemente, proposto appello, se il relativo giudizio si estingue la sentenza impugnata passa in giudicato e contro di essa saranno ammissibili solo i mezzi di impugnazione straordinari.

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