Effetti della riforma o della cassazione

La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.
La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e gli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.
” (Art. 336 cp.c.)

La norma in commento disciplina il c.d. effetto espansivo della sentenza riformata o cassata, trattando al 1° co. dell’effetto espansivo i interno, ed al 2° co. dell’effetto espansivo esterno.

L’effetto espansivo interno della riforma o della cassazione della sentenza consiste nel fatto che vengono caducati anche i capi di sentenza non espressamente impugnati, sempre che dipendano da quello riformato o cassato, come ad es. il capo sulle spese, che non costituisce una statuizione autonoma, anche rispetto alla dichiarazione di incompetenza. Pertanto il giudice d’appello dovrà provvedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese.

Il 2° co. della norma in commento disciplina il c.d. effetto espansivo esterno, statuendo che la riforma o la cassazione della sentenza impugnata estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.

La norma comporta l’immediata caducazione degli atti esecutivi compiuti sulla base della sentenza riformata. Vi è però un limite costituito dalla definitiva intangibilità della vendita forzata ex art. 2929 c.c.

L’attore vittorioso in primo grado deve restituire quanto conseguito in base alla sentenza riformata.

Chi ha ottenuto una sentenza di riforma o di cassazione può dunque ora agire immediatamente per la ripetizione di ciò che ha pagato, spontaneamente o coattivamente, in esecuzione della sentenza riformata o cassata; può chiedere la liberazione dei suoi beni da pignoramento; fare istanza in via d’urgenza rivolta alla sospensione dell’esecuzione; chiedere la cancellazione dell’ipoteca; estromettere immediatamente dall’azienda il lavoratore che vi sia stato riammesso a seguito dell’emanazione di un ordine di reintegrazione ex art. 18 st. lav.

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