Effetti del divorzio

Mentre con la pronunzia della separazione da parte del Tribunale permangono alcuni dei doveri imposti dal matrimonio, anche se in misura attenuata, con il “divorzio” si verifica lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso, se celebrato con rito concordatario.

A seguito della sentenza di divorzio, i coniugi riacquistano il loro status di persone libere, non più coniugate; di conseguenza, potranno contrarre nuovo matrimonio (civile) con una diversa persona (o anche con la stessa persona).

La moglie perde il cognome del marito, a meno che il Tribunale non la autorizzi a mantenerlo, nel caso in cui sussista un interesse suo o della prole meritevole di tutela.

È possibile che il Tribunale, valutate le condizioni economiche di entrambi i coniugi, disponga l’obbligo per un coniuge di corrispondere periodicamente all’altro un assegno fino a quando costui muoia o si risposi. In alternativa, la corresponsione può avvenire in unica soluzione.

L’art. 5 comma 6 della legge sullo scioglimento del matrimonio, prevede che l’assegno vada somministrato al coniuge solo quando quest’ultimo non abbia mezzi adeguati, o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Diversi, quindi, sono i presupposti dell’assegno divorzile rispetto al mantenimento eventualmente erogato a seguito della separazione.

Qualora uno dei due coniugi vada in pensione, l’altro coniuge che percepisca l’assegno divorzile e non si sia risposato civilmente ha diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto (alla parte di indennità maturata in costanza di matrimonio, fino alla domanda introduttiva del divorzio).

Altro effetto di notevole rilievo è la perdita dei diritti successori nei confronti del coniuge.

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