Domande ed eccezioni nuove

Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
” (Art. 345 cp.c.)

L’attenuazione della possibilità di introduzione dei nova è stata letta dalla dottrina come un ritorno ad una concezione dell’appello civile come revisio prioris instantiae.

Ciò:

  1. impedisce al giudice di rigettare la domanda per una ragione rilevata d’ufficio sulla quale non v’è stato contraddittorio tra le parti;
  2. implica che la proposizione di una domanda nuova in appello, ad eccezione di quelle espressamente consentite, porti alla declaratoria di inammissibilità.

Che cosa debba intendersi per domanda nuova è un’indagine che va fatta, secondo l’opinione maggioritaria della dottrina, sulla base dei principi che regolano l’identificazione delle domande, dunque avendo riguardo alle personae, al petitum (mediato ed immediato) ed alla causa petendi.

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