Divorzio breve

Nei giorni scorsi, la Camera ha approvato il testo della proposta di Legge sul divorzio breve; ora il disegno di Legge è al vaglio del senato.

In base all’art. 1 del testo in questione, per presentare la domanda di divorzio non sarà più necessario attendere tre anni dalla separazione dei coniugi.

Infatti, nel caso in cui vi sia stata separazione giudiziale, sarà sufficiente attendere dodici mesi dalla data della notifica del ricorso di separazione, mentre nel caso di separazione consensuale il termine sarà di sei mesi dalla data di deposito del ricorso (o dalla data di notifica dello stesso, qualora il ricorso sia presentato da uno solo dei coniugi).

Se alla presentazione del ricorso per divorzio sarà ancora pendente la causa di separazione (per le domande accessorie), il giudizio di divorzio sarà assegnato al Giudice titolare del procedimento per la separazione.

Vi sono modifiche anche relativamente allo scioglimento del regime di comunione dei beni tra i coniugi; è infatti stabilito dalla proposta di legge che lo scioglimento della comunione si verifichi nel momento in cui il Presidente del Tribunale, nell’udienza di comparizione delle parti, autorizza i coniugi a vivere separati; nel caso di separazione consensuale, detto scioglimento si avrà a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale.

Quanto all’ambito di applicazione, i nuovi termini si applicheranno alle domande di divorzio presentate dopo la data di entrata in vigore del testo in esame, anche nel caso in cui in tale data siano ancora pendenti i procedimenti di separazione personale.

Quanto riportato sopra corrisponde al testo licenziato dalla Camera attualmente al vaglio del Senato.
In tale passaggio, il disegno di Legge potrà subire modifiche.

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