Divisione dell’eredità

Il richiedente riferiva che a seguito della morte del padre comunicava ai coeredi, prima dell’effettuazione della successione, di aver eseguito dei lavori di ristrutturazione in alcuni immobili di proprietà del padre in qualità di figlio e titolare di un’impresa, e diceva che tali lavori non gli erano stati mai pagati.

Trovava poi un documento sottoscritto dal padre in cui lo stesso dichiarava che un immobile, entrato a far parte dell’asse ereditario, era stato pagato con i soldi del ricorrente e che quindi era da considerare di sua proprietà.

In allegato a tale documento vi era un certificato bancario nel quale era indicata una somma di denaro intestata al ricorrente, ed era indicato che quella somma era stata utilizzata per la realizzazione dell’immobile.

Si chiedeva quindi come poteva fare per entrare in possesso dell’immobile in questione e se vi era la possibilità di recuperare i soldi spesi per i sopra citati lavori di ristrutturazione di altri immobili.

La risposta

In caso di disaccordo circa la divisione dell’eredità, ai sensi degli artt. 713 e ss c.c., è concessa facoltà a tutti gli eredi di richiedere giudizialmente la divisione (previo esperimento della mediazione obbligatoria).

Nel corso di tale giudizio, o di un procedimento separato, si potrebbe chiedere l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà sull’immobile.

Relativamente al credito vantato, vi sono differenti prospettive a seconda dello stato attuale dell’eredità.

Difatti se essa risulta giacente può essere richiesta la nomina di un curatore che provveda a pagare i creditori dietro autorizzazione del Tribunale.

Se, invece, è già stata accettata ma non ancora divisa, si potrà chiedere agli altri coeredi il pagamento del debito.

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