Divieto di concorrenza

La richiedente riferiva di aver affittato la sua azienda, e di aver ricevuto disdetta dell’affitto.
Gli affittuari inoltre manifestavano l’intenzione di aprire un’attività come quella della ricorrente a 30 metri dal negozio. Si chiedeva se ciò fosse ammissibile.

La risposta

La disposizione relativa al divieto di concorrenza di cui all’art. 2557 I comma c.c., potrebbe trovare applicazione anche nel caso di affitto d’azienda.

Difatti tale divieto ha come funzione quella di consentire che la clientela segua le sorti dell’azienda e non del titolare.

In tal senso si è anche espressa la Suprema Corte, statuendo che il divieto di cui sopra si applichi “a tutte quelle altre [situazioni] ove si avveri la sostituzione di un imprenditore all’altro nell’esercizio dell’impresa, come conseguenza diretta della volontà delle parti o di un fatto da esse espressamente previsto e, pertanto, anche in favore del proprietario di un’azienda nel caso che l’abbia data in affitto allorché l’azienda gli sia stata ritrasferita dall’affittuario per scadenza del termine finale o per altra causa negozialmente prevista” (Cass. 20 dicembre 1991 numero 13762).

Proseguendo tale ragionamento, si può ritenere che il divieto permanga anche in caso l’azienda si alienata ad un terzo soggetto. Non lo stesso, invece, si potrà sostenere nel caso l’azienda venga cessata.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *