Disdetta locazione per gravi motivi e subentro nel contratto

La richiedente riferiva di aver stipulato un contratto di locazione (c.d. 4+4) nel 2020. La conduttrice, nel 2021, la informava che nell’agosto di tale anno si sarebbe sposata e quindi avrebbe occupato l’appartamento sino alla fine di luglio, riferendo la possibilità che l’appartamento potesse essere poi occupato dal fratello.

La risposta

La legge prevede, per il conduttore, la facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto, dando un preavviso di sei mesi al locatore.

Quindi, anche volendo considerare le nozze un grave motivo (e non è detto che sia così), al locatore sarebbe comunque dovuto il canone per altri sei mesi.

Relativamente alla possibilità di far subentrare il fratello del conduttore nel contratto è certamente ipotizzabile qualora tutte le parti manifestino il proprio consenso.

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