Diritto immobiliare

Nonostante la locuzione diritto immobiliare sia intuitivamente ricollegabile a tutte quelle norme che riguardano i beni immobili, siano essi terreni o fabbricati, si tratta di una definizione non rintracciabile in alcuna classificazione del diritto: né il codice civile né la legislazione speciale fanno riferimento a tale peculiare categoria di diritti.

Tuttavia, sugli immobili si innesta una serie di norme che meritano di essere considerate unitariamente nonostante la diversa collocazione nel panorama legislativo.

La normativa applicabile agli immobili è contenuta prevalentemente nel Codice Civile ed in alcune leggi speciali, soprattutto per quei profili che coinvolgono un interesse pubblico (edificabilità, sicurezza, ecc…)

Ai sensi dell’art. 812 Codice Civile, Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni
”.

Molteplici sono gli istituti giuridici del diritto privato che coinvolgono gli immobili: dalla proprietà alla disciplina della compravendita, dalla locazione alla disciplina dell’appalto (per la costruzione).

Tali istituti, tuttavia, possono essere applicati anche a beni mobili, a differenza di un istituto specifico del diritto immobiliare: il condominio degli edifici.

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