Diritto di visita del genitore non collocatario ed emergenza Coronavirus

In questo delicato e surreale momento storico, connotato dalla emergenza sanitaria “Coronavirus”, il Governo ha emesso numerosi provvedimenti (da ultimo vedasi DPCM del 22 marzo 2020) aventi ad oggetto “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

In particolare la normativa impone di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Ci si chiede, quindi, con riferimento all’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, se gli spostamenti dei genitori separati o divorziati, finalizzati a prendere e a riportare il figlio/i all’altro genitore, siano da considerarsi o meno spostamenti “necessari” e, dunque, siano o meno leciti, posto che i decreti menzionati nulla prevedono al riguardo.

Orbene, il Governo, sul sito istituzionale governo.it (sezione FAQ – Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo), ha chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

Alla luce del chiarimento sopra riportato, si può dunque affermare che il diritto di visita è consentito dai decreti ministeriali del 9-11 e 22 marzo 2020, rientrando nelle “situazioni di necessità” ivi previste.

Il quesito in esame trova, quindi, risposta positiva, ed infatti:

  1. il DPCM 22 marzo 2020, non preclude l’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti;
  2. le FAQ della Presidenza del CDM pubblicate sul sito hanno precisato che gli spostamenti «per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio».

Pacifico che il genitore che esercita il diritto di visita deve farlo responsabilmente, nel rispetto della normativa vigente ed evitando di esporre i minori a rischi di contagio: quindi, per esempio, trasportando i figli con mezzi idonei, non mettendoli in contatto con terze persone e adottando tutte le cautele che l’attuale emergenza sanitaria richiede.

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