Diritto di abitazione, valore “fuori calcolo”

Il valore del diritto di abitazione del coniuge assegnatario deve essere escluso dal calcolo delle quote da farsi in sede di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, altrimenti comportando un indebito arricchimento a favore del genitore affidatario: lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza n. 33069/2018, depositata il 20 dicembre 2018.

I giudici della Suprema Corte, intervenuti sul ricorso avverso la sentenza di secondo grado, hanno avuto modo di precisare che l’assegnazione del godimento della casa familiare, ex art. 155 quater c.c. ovvero in forza della legge sul divorzio, non può essere presa in considerazione in occasione della divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi al fine di determinare il valore di mercato del bene, qualora l’immobile venisse attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento e questo perché “tale diritto è attribuito nell’esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario”.

Diversamente, osservano gli ermellini, si verrebbe a realizzare una indebita locupletazione a suo favore potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale.

Nello stimare i beni per la formazione delle quote ai fini della divisione è doveroso, quindi, considerare il fatto che in ipotesi di assegnazione in proprietà esclusiva della casa familiare, di cui i coniugi erano comproprietari, al coniuge affidatario dei figli, si riunisce nella stessa persona il diritto di abitare nella casa coniugale – che perciò si estingue automaticamente – e il diritto di proprietà sull’immobile che rimane privo di vincoli.

Sulla scorta di quanto osservato dalla Corte di Cassazione, si deve evidenziare che in sede di valutazione economica del bene, in un giudizio di scioglimento della comunione, il diritto di abitazione conseguente al provvedimento di assegnazione non deve influire in alcun modo sulla determinazione del conguaglio dovuto all’altro coniuge.

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