Differenza tra spese ordinarie e straordinarie nel mantenimento della prole

In caso di separazione, divorzio o cessazione del legame affettivo tra persone non unite da matrimonio, le regole sono le stesse nel caso in cui la coppia abbia ospitato la genitorialità. Se la famiglia è composta da figli minori di età o maggiorenni ma non autosufficienti, si applicano le disposizioni comuni di cui agli articoli 337-ter e seguenti del Codice Civile, per effetto dell’articolo 337-bis del Codice Civile (norme introdotte dal decreto legislativo n.154 del 2013), in virtù di cui, il partner che si spogli della qualità di coniuge o convivente non cessa di essere genitore e, come tale, responsabile verso i figli. 

Permane quindi l’obbligo di mantenere i figli, inteso come l’espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, allo sviluppo psicologico e fisico della prole, in misura proporzionale al proprio reddito, al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.  

L’affidamento condiviso dei figli ad entrambi genitori non fa venire meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, escluso il caso in cui ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto e autonomo, alle esigenze dei figli. 

In applicazione dell’articolo 337-ter del Codice Civile, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico a carico del genitore non collocatario.

Nel caso in cui l’affidamento condiviso preveda un collocamento prevalente presso uno dei genitori, l’assegno si rivela necessario a carico del genitore non collocatario. 

Il giudice della famiglia, regolando la contribuzione del genitore non convivente, stabilisce una somma astratta in un’unica soluzione, quantificandola in moneta. 

Il mantenimento cosiddetto ordinario si traduce in un tantundem monetario che racchiude le spese che tipicamente sopporta una famiglia per mantenere i figli: gli indumenti, il vitto domestico, le utenze domestiche ordinarie e le spese accessorie per il godimento della casa (energia elettrica, gas, internet…), le spese di trasporto quotidiano, i farmaci comuni, le spese scolastiche semplici e le spese ordinarie che il genitore sostiene per provvedere dalle esigenze di cura quando i figli sono con lui.

Per spese straordinarie si intendono quelle spese, che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. Per queste spese quindi, il contributo dei genitori non può essere forfetario e incluso in una somma predeterminata.

Sono caratterizzate dai seguenti elementi: periodicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) e necessità o utilità (requisito funzionale).

Vi rientrano le spese da sostenere una tantum, le spese periodiche, le spese gravose e le spese necessarie, fatta eccezione di quelle meramente voluttuarie. Si possono raggruppare in tre filoni tipici:

  • Spese relative alla salute, come l’acquisto di particolari farmaci, visite specialistiche, interventi chirurgici e la pratica di particolari terapie;
  • Spese relative all’istruzione, come rette di asili privati, tasse scolastiche e universitarie, libri, corsi di specializzazione;
  • Spese relative alla cultura e allo sport, come abbonamenti a riviste specialistiche, palestra e piscina.

Il contributo alle spese straordinarie presuppone che sia data adeguata documentazione degli importi e delle causali di detti importi. 

 

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