Diffamazione e diritto di critica

Il reato di diffamazione è previsto e punito dall’art. 595 c.p., con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Ai sensi di tale articolo, viene punito chiunque offenda l’altrui reputazione, anche mediante il mezzo della stampa.

Con il termine “onore” si indica la considerazione che il “pubblico” ha del soggetto diffamato.

Questo reato si differenzia dal reato di ingiuria, in quanto si configura in assenza della persona offesa, mentre nell’ingiuria la prensenza e la percezione dell’offesa sono considerati elementi fondamentali della fattispecie.

Ulteriore requisito nel reato di diffamazione è la comunicazione dell’offesa a più persone, anche in tempi diversi.

Ai fini della configurabilità della fattispecie è richiesto il dolo generico, cioè la coscienza e la volontà di comunicare a più persone notizie od espressioni offensive, con la consapevolezza dell’offensività della comunicazione.

Come per il reato di ingiuria, sono irrilevanti i motivi che hanno indotto il soggetto agente a diffamare la vittima.

I delitti di ingiuria e di diffamazione non sussistono quando l’offesa all’altrui personalità morale sia giuridicamente lecita o penalmente indifferente per la presenza di cause di giustificazione, quali sono, tra le altre, l’adempimento di un dovere, l’esercizio di diritti soggettivi o di facoltà legittime e il consenso dell’avente diritto (C., Sez. V, 19.6.1992).

Tra i diritti che potrebbero giustificare affermazioni altrimenti diffamatorie, vi è il diritto di critica, che trova il suo fondamento nell’art. 21 Cost.

Tale diritto si concretizza nell’espressione di un giudizio o di un’opinione che, dunque, non può in nessun modo essere rigorosamente obiettiva, essendo fondata su un’interpretazione di fatti e comportamenti.

Tra i limiti del diritto di critica non vi sarà la veridicità, bensì solo ed unicamente la rilevanza sociale, nonché la correttezza espressiva.

La maggior parte della giurisprudenza concorda nell’ammettere la necessità di un contenuto minimo di verità anche per quanto riguarda il diritto di critica: l’esistenza del fatto assunto alla base delle opinioni e delle valutazioni espresse.

L’esercizio del diritto di critica, pur assumendo necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, specie quando lo stesso abbia ad oggetto l’esercizio di pubbliche funzioni, richiede che, comunque, le critiche trovino riscontro in una corretta e veritiera riproduzione della realtà fattuale e che, pertanto, esse non si risolvano in una ricostruzione volontariamente distorta della realtà, preordinata esclusivamente ad attirare l’attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata” (C., Sez. feriale, 8.8.2006).

Commenti

17 risposte a “Diffamazione e diritto di critica”

  1. Avatar Silvia

    Bell’aticolo Avvocato,
    l’unica cosa che mi viene da pensare però, leggendolo, è che spesso sia difficilissimo trovare il sottile confine tra diritto di critica e diffamazione…

    Se una persona esprime una “critica” basata su un fatto tutto da dimostrare, nei miei confronti, dicendolo ad una terza persona(il mio datore di lavoro)e non a me personalmente, provocandomi aspre critiche per qualcosa che non ho commesso, in questo caso è diritto di critica o diffamazione???

    Difficile tracciare un confine secondo me…

    1. Avatar Matteo Bertocchi

      Gentile Silvia,

      La ringrazio per l’apprezzamento.
      In effetti, il confine tra diffamazione e critica è sottile e deve essere valutato caso per caso.

      In particolare, il predetto delitto può integrarsi non solo se la sfera morale altrui sia lesa con modalità direttamente lesive ed aggressive della reputazione, ma anche con modalità che, oggettivamente non lesive, tali diventino per le forme con cui vengono estrinsecate (C., Sez. I, 12.3.1985).

      Possono integrare il delitto di diffamazione anche offese indirette ed è da considerarsi diffamatorio l’addebito che sia espresso in forma tale da suscitare il semplice dubbio sulla condotta disonorevole.

      Integra il reato di diffamazione non solo la falsa attribuzione di un fatto giuridicamente illecito ma anche la divulgazione di fatti che, seppur leciti, sono idonei ad incontrare la disapprovazione da parte della generalità dei consociati, ponendosi in contrasto con norme etiche universalmente riconosciute.

      In una recente pronuncia la Suprema Corte afferma che “il limite immanente all’esercizio del diritto di critica, allora, è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l’utilizzo di argomenta ad hominem” (Cass. 28.10.2010).

      Ciò premesso, per una risposta più dettagliata al Suo quesito sarebbe necessario approfondire i fatti e le modalità della comunicazione “offensiva”.
      Se lo ritiene, resto a Sua disposizione.
      Cordiali saluti.

  2. Avatar Luca

    Gentilissimo Avvocato,
    per prima cosa vorrei porgerli i miei più vivissimi complimenti per la sua preparazione e la sua disponibilità.

    Vorrei sapere: per far sì che scatti la denuncia per diffamazione/danni all’immagine, devono essere state scritte o pronunciate parole davvero diffamanti oppure basterebbe anche una semplice critica (magari piuttosto severotta) per fare in modo che scatti la denuncia (ovviamente senza cadere troppo sul ridicolo, altrimenti ci sarebbero migliaia e migliaia di denunce ogni giorno da parte di chiunque, anche se è sempre doveroso fare i conti con la permalosità della gente).

    Se in un Forum pubblico io esprimo il mio dissenso verso un personaggio e i suoi modi di fare, dando un mio parere personale, senza introdurre termini e supponendo falsità, il rischio di ricevere una denuncia è alto?

    Vorrei spiegarle meglio una mia esperienza privitamente se è possibile.

    La ringrazio.

    1. Avatar Matteo Bertocchi

      Egregio Sig. Luca,

      l’elemento oggettivo del reato di diffamazione consiste nell’offesa all’altrui reputazione, non intesa come l’opinione soggettiva che la vittima ha del proprio valore, bensì considerata come l’opinione sociale dell’onore di una persona.

      È difficile offrire una valutazione significativa senza approfondire il caso concreto.

      Se lo ritiene, sono a disposizione per un incontro volto ad inquadrare la fattispecie.

      Per le specifiche del primo incontro, che è gratuito, rimando alla seguente pagina: http://www.avvocatomatteobertocchi.it/servizi/primo-incontro/

      Qualora ritenga di fissare un incontro, potrà:
      – contattare lo studio al numero verde 800.975125, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 20;
      oppure
      – prenotare direttamente online (http://www.avvocatomatteobertocchi.it/servizi/primo-incontro/prenotazione/).

      Cordiali saluti.

      Avv. Matteo Bertocchi

  3. Avatar Luca

    Gentilissimo Avvocato,
    La ringrazio per avermi risposto.
    Purtroppo non sono della zona, quindi non credo sia possibile un incontro di persona.
    Se permette le vorrei però fare un ulteriore domanda: un ipotetico reato di diffamazione ha valenza anche nella retroattività?
    Se ad esempio il mio intervento risale al 2010 e la denuncia viene presentata nel 2015 (quindi per 5 anni il mio intervento è rimasto pubblico sul web), una eventuale “sanzione” sarà maggiore?

    1. Avatar Matteo Bertocchi

      Egregio Sig. Luca,

      la diffamazione è un reato istantaneo che si consuma con la comunicazione con più persone lesiva della reputazione.
      In tema di diffamazione a mezzo Internet, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, piuttosto di recente, che il reato si consuma al momento della ricezione del messaggio diffamatorio da parte di terzi rispetto all’agente ed alla persona offesa, trattandosi di un reato di evento non fisico, ma, per così dire, psicologico; consistente nella percezione da parte del terzo dell’espressione offensiva.

      Il fatto che l’espressione ipoteticamente diffamatoria risalga al 2005 potrebbe avere rilevanza in ordine alla prescrizione del reato, fermo restando il fatto che il termine per la querela decorre dal momento in cui la vittima viene a conoscenza dell’espressione offensiva.

      Resto a Sua disposizione, se lo ritiene, per una consulenza sul punto.

  4. Avatar Luca

    Gentile avvocato,
    nel frattempo che pondero l’idea di chiedere o meno una consulenza, vorrei farle alcune osservazioni.
    Girovagando per internet ho trovato un particolare da non sottovalutare: ovvero i tempi (con conseguente iter da seguire).

    Ho letto esperienze, ad esempio, di utenti che sono stati convocati dalla Polizia Postale a 4 anni di distanza dal commento scritto. Per esempio, sono stati convocati nel 2008 dopo che il commento fosse stato scritto nel 2004 (ed in questi 4 anni gli utenti erano ignari di tutto, senza alcunissimo pre-avviso da parte della procura).

    In altri siti ho letto invece che le indagini non durano più di 6-12 mesi dal momento della denuncia: ovvero, una persona che ha compiuto l’ipotetico reato nel 2010 e magari denunciata nel 2011 potrebbe già considerarsi “salva” poichè i 12 mesi di indagini sono già passati.

    Ora le chiedo: nel caso che le indagini possano andare avanti per anni (massimo 5-6 anni mi pare, perchè poi il tutto cade in prescrizione), come può una persona stare tranquilla e senza vivere con l’angoscia di poter ricevere una convocazione dall’oggi al domani per un commento scritto magari già 3-4 anni fa? Se io ad esempio ho compiuto un ipotetico reato di diffamazione nel 2012, per poter stare tranquillo e vivere più serenamente dovrei aspettare il 2018 circa?

    La ringrazio nuovamente.

    1. Avatar Matteo Bertocchi

      Egregio Signor Luca,

      la Legge stabilisce che le indagini preliminari abbiano una durata di sei mesi, con possibilità di proroga in alcuni casi particolari.
      Le indagini iniziano solo a seguito della querela presentata dalla persona offesa e sono coperte da segreto, perciò l’indagato, solitamente, non sa di essere tale sino alla conclusione delle indagini.
      La richiesta di rinvio a giudizio è necessariamente successiva al termine delle indagini.

      Cordiali saluti.

      Avv. Matteo Bertocchi

  5. Avatar Riccardo

    Gentilissimo avv. Matteo Bertocchi,
    avrei una domanda da porLe.
    Ipotizziamo che io su un forum abbia scritto che il signor Mario Rossi è, a parer mio (libertà di opinione), un soggetto “brutto , basso, e antipatico”; di conseguenza il signor Mario Rossi è talmente suscettibile (e forse furbo) che dichiara di presentare denuncia (chissà, magari in mente sua pensa di essere ingiudicabile, oppure pensa in buona fede di essere stato danneggiato, oppure ancora pensa in cattiva fede di poterci ricavare un po’ di soldini).
    Ora, al momento che il signor Rossi si presenta dalle autorità competenti, non dovrebbero loro stessi effettuare una prima “scrematura” e decidere se è il caso di proseguire o meno?
    Capisco nel caso ci fossero state della accuse davvero pesanti che possono seriamente macchiare l’immagine di una persona, ma esprimere la propria opinione con una critica negativa è diffamazione? Mi pare quasi di suddividere in diffamazione oggettiva (quindi veramente grave, tipo dare dell’evasore, del truffatore, del pedofilo, che realmente danneggiano l’immagine di una persona) e diffamazione soggettiva (quindi si parla delle classiche massime tra amici, come ad esempio dare dell’imbranato con le donne e così via, le quali non rovinano la reputazione di una persona).

    1. Avatar Matteo Bertocchi

      Egr. Sig. Riccardo,

      nel momento in cui un soggetto presenta una denunzia o querela, questa viene trasmessa al Pubblico Ministero affinché possa dare impulso alle cosiddette indagini preliminari.

      La trasmissione della notizia di reato non è un’attività discrezionale, non vi sono margini di valutazione in capo all’Autorità che riceve la denunzia. Al termine delle indagini, il Pubblico Ministero deciderà se chiedere al Giudice per le Indagini preliminari l’archiviazione del reato, senza che venga instaurato un processo penale, ovvero se chiedere il rinvio a giudizio, nel caso in cui ritenga di aver raccolto sufficienti elementi a carico del querelato idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
      Il vaglio sulla credibilità della denunzia, quindi, viene svolto in primo luogo dal Pubblico Ministero, ed in seconda istanza dal Giudice che decide sulle richieste della Magistratura inquirente.

      Quanto all’esercizio del diritto di critica, esso può costituire una causa di giustificazione, che fa venir meno l’illiceità di una condotta altrimenti costituente reato.
      La causa di giustificazione in oggetto si sostanzia nella manifestazione di una opinione la quale, in quanto tale, non può essere obiettiva, e consiste nell’espressione di giudizi sull’operato e la figura altrui.

      Ai fini della sua configurabilità, è necessario che ricorrano congiuntamente tre requisiti:
      1. La veridicità, limitatamente alla oggettiva esistenza del fatto posto alla base delle opinioni e delle valutazioni espresse;
      2. La rilevanza sociale del fatto;
      3. La continenza, ossia la correttezza del linguaggio utilizzato.

      Qualora la critica sia idonea ad offendere la reputazione individuale altrui, ai fini dell’applicazione della causa di giustificazione è necessario procedere ad un bilanciamento tra l’interesse individuale alla reputazione, e quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantito.

      Resto a Sua disposizione per una consulenza sul caso di specie ove lo ritenga.
      Cordiali saluti.

      Avv. Matteo Bertocchi

  6. Avatar Matteo Bertocchi

    Per un errore tecnico, è stato cancellato il seguente commento del 21.09.14:

    Autore: Riccardo
    Commento:
    Gentilissimo Avv. Bertocchi,
    la ringrazio di vero cuore per la sua disponibilità.
    Vorrei farle un’ultimissima domanda poichè su internet ho letto alcuni pareri discordanti.
    Mettiamo caso, sempre facendo degli esempi, che io abbia “diffamato” il signor Bianchi l’1 Gennaio 2010. Il signor Bianchi si accorge di questa diffamazione online l’1 Gennaio 2012, ossia due anni dopo, e presenta denuncia.
    La prescrizione si calcolerà dal momento:
    – Dal giorno in cui io ho scritto quel commento (quindi il reato andrà in prescrizione l’1 Gennaio 2016)
    – Dal giorno in cui il signor Bianchi legge il mio commento
    – Dal giorno in cui il signor Bianchi presenta denuncia ai carabinieri e parte l’iter, quindi indagini preliminari, eventuale avviso di garanzia, convocazione in caserma, ect … (quindi eventuale prescrizione nel Gennaio 2018) La ringrazio ancora.

    Di seguito la risposta:

    Ai sensi dell’art. 158 c.p., il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione.
    In tema di diffamazione a mezzo Internet, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, piuttosto di recente, che il reato si consuma al momento della ricezione del messaggio diffamatorio da parte di terzi rispetto all’agente ed alla persona offesa, trattandosi di un reato di evento non fisico, ma, per così dire, psicologico; consistente nella percezione da parte del terzo dell’espressione offensiva (C., Sez. I, 21.12.2010; C., Sez. V, 17.11.2000).

  7. Avatar Riccardo

    Gentilissimo Avv. Bertocchi,
    La ringrazio vivamente per la sua disponibilità e mi complimento per la sua competenza.
    Quindi, in parole povere, se io per i prossimi 2-3 anni non dovessi ricevere nulla (avviso di garanzia, chiamata dai CC, ect) posso ritenermi “salvo” ?
    Anche se nel caso il sig. Bianchi si accorgesse del mio commento in futuro (il web è grande, potrebbe accorgersene anche tra alcuni anni) oramai sarà troppo tardi per procedere legalmente.
    Grazie ancora.

    1. Avatar Matteo Bertocchi

      La ringrazio.
      Il tempo necessario affinché il reato di diffamazione risulti prescritto è di sei anni.
      Tale termine decorre dal momento della ricezione del messaggio diffamatorio da parte di terzi, che può non coincidere con la pubblicazione.
      Resto a Sua disposizione per l’approfondimento.
      Cordialità.

  8. Avatar Riccardo

    Gentilissimo Avv. Bertocchi,
    cosa intende per “ricezione da parte di terzi” ? Che il messaggio sia stato letto da qualsiasi persona o direttamente dalla “vittima”?
    Perchè se la vittima dovesse leggere il commento quest’anno, giusto per fare un esempio, praticamente dovrei aspettare il 2020…Il che mi sembra davvero esagerato per un commento scritto nel 2010…

    1. Avatar Matteo Bertocchi

      La consumazione del reato coincide con la percezione del messaggio pubblicato sul sito, da parte di più soggetti estranei all’agente ed al soggetto offeso.
      Per ricezione da parte di terzi si intende quindi che il messaggio sia stato letto da due o più persone che non siano l’autore o la vittima del reato.

  9. Avatar Luca

    Gentilissimo Avvocato,
    le scrivo perchè avrei bisogno di qualche delucidazione. Vorrei sapere quando decade il reato di diffamazione online.
    Se il messaggio incriminato è stato scritto nel Dicembre 2011, e fino ad oggi, 14 Settembre 2015 non sono stato contattato dalla Polizia Postale (che solitamente convoca per la conferma della paternità del messaggio diffamatorio, e sempre ammesso che il diffamante abbia esposto querela) è possibile considerarsi “salvi” oppure ci sono ancora possibilità di essere contattati per poi, sempre eventualmente, rinviati a giudizio?
    Buona serata.

    1. Avatar Matteo Bertocchi

      La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

      Il termine della prescrizione decorre dal giorno della consumazione.

      Il tempo della consumazione, per il delitto di diffamazione a mezzo internet non è pacificamente individuato. Generalmente si fa corrispondere al momento in cui due o più persone hanno preso visione del contenuto diffamatorio del messaggio.

      Nel Suo caso, anche ipotizzando che il messaggio sia stato letto da più persone nell’immediatezza della pubblicazione, non parrebbe ancora decorso il termine di prescrizione (2011+6=2017).

      Cordialità.

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