Depenalizzazione dei reati

Al via dal 6 febbraio l’operazione di depenalizzazione dei reati avviata dal governo e culminata nei decreti nn. 7 e 8 del 2016 rispettivamente riguardanti l’ipotesi di abrogazione dei reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili ed ipotesi di vera e propria depenalizzazione del reato punito con la sola pena pecuniaria e la loro conseguente conversione di multe e ammende penali in mere sanzioni pecuniarie.

Circa quaranta reati verranno cancellati dal codice e verranno invece sottoposti all’attenzione del giudice civile piuttosto che delle autorità amministrative.

Il decreto n. 7 in particolare abroga definitivamente una serie di reati contenuti nel codice penale: art. 485 – Falsità in scrittura privata; art. 486 – Falsità di foglio firmato in bianco. Atto privato; art. 594 – Ingiuria; art. 627 – Sottrazione di cose comuni; art. 647 – Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.

Ad essi si aggiungono modifiche al codice penale come previste dall’art. 2 riguardanti il capo III del titolo VII del libro secondo, disciplinante la Falsità in atti, oppure il capo II titolo XII Dei delitti contro l’onore; o ancora capo I del titolo XIII Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone, in riferimento soprattutto all’art. 635 sul danneggiamento che rimane comunque reato per tutte le ipotesi aggravate dall’uso di minaccia e violenza.

Il decreto prevede  anche che alcuni dei reati trasformati in illeciti civili (elenco contenuto all’art. 4), se dolosi, saranno puniti oltre che con il risarcimento del danno e la restituzione a norma delle leggi civili (già previsti per ogni reato dall’art. 185 c.p.) anche con la sanzione pecuniaria civile prevista in osservanza delle disposizioni dell’art. 2947 c. 1 c.c. (prescrizione in cinque anni a partire da quando il fatto si è verificato).

La sanzione avrà un importo compreso tra i 100 e gli 8.000 € determinato in base a più fattori quali la gravità della violazione, l’arricchimento del soggetto responsabile, la personalità dell’agente e delle sue condizioni economiche, l’opera prestata dall’agente per l’eliminazione o la attenuazione delle conseguenze dell’illecito, nonché la reiterazione del fatto.

Quest’ultima da intendersi come il compiersi di un altro illecito civile punibile con sanzione pecuniaria entro quattro anni dalla commissione del precedente, purché si tratti di illeciti accertati con provvedimento esecutivo e della stessa indole, ovvero violazioni riguardanti la medesima disposizione oppure disposizioni diverse che per la natura dei fatti che per le modalità di condotta presentano elementi comuni.

Le sanzioni pecuniarie civili saranno applicabili dal giudice competente a conoscere del risarcimento dei danni solo qualora al termine del processo venga accolta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte offesa; perciò il procedimento per l’applicazione della sanzione pecuniaria seguirà le regole previste dal c.p.c., ma non potrà applicarsi la pena pecuniaria civile qualora l’atto introduttivo del giudizio sia stato notificato ex art. 143 c.p.c. (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), salvo che la parte si sia costituita comunque o si abbia prova certa del fatto che sia a conoscenza del processo.

Il pagamento della sanzione potrà avvenire in un’unica soluzione o tramite rateizzazione, ognuna delle quali di importo non inferiore alle € 50, il cui mancato pagamento di una sola di esse farà decadere dal beneficio.

L’obbligo di pagamento non è trasmissibile agli eredi e i proventi ottenuti saranno devoluti alla Cassa delle Ammende.

Il Decreto n. 8 invece prevede di depenalizzare reati consistenti in violazioni punibili con la sola pena dell’ammenda e della multa, assoggettandoli alla sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, determinata in relazione all’ammontare della pena pecuniaria prevista prima della depenalizzazione per quel reato.

Si avrà così una sanzione compresa tra i 5.000 e i 10.000 € per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; tra i 5.000 e i 30.000 € per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000; tra i 10.000 e i 50.000 € per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a euro 20.000 €.

Se per la violazione è prevista una pena proporzionale ex art. 27 c.p., indeterminata nel limite massimo o minimo, allora la somma dovuta sarà pari alla multa o ammenda, ed in ogni caso non potrà essere inferiore ai 5.000 € né superiore alle 50.000€.

La depenalizzazione non opererà comunque per i reati concernenti materia di edilizia e urbanistica, ambiente territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi e esplosivi, elezioni e finanziamenti ai partiti, proprietà intellettuale e industriale, così come resteranno ipotesi autonome di reato le fattispecie depenalizzate per le quale esistano ipotesi aggravate  punibili con una pena detentiva sola o congiunta (art 1).

Sottoposti ad una depenalizzazione amministrativa anche i delitti previsti dall’art. 527 c.p. – Atti osceni in luogo pubblico, le contravvenzioni disciplinate dagli artt. 652 – Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, [659 – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*], 661 – Abuso della credulità popolare, 668 – Rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, 726 – Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art. 2).

* Il reato di cui all’art. 659 c.p. non è stato depenalizzato nella versione definitiva del provvedimento, nonostante l’indicazione del Parlamento nella Legge delega.

In ultimo l’articolo 3 si riferisce alla depenalizzazione di reati più obsoleti come quelli dell’articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234 (Norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici); l’articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, che puniva con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 516 a 5.160 euro chi, abusivamente ed a fini di lucro concedeva in noleggio o comunque concedeva in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore od eseguiva la fissazione su supporto audio, video o audio video delle prestazioni artistiche; l’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506 in tema di denunzia dei beni che nell’immediato dopoguerra erano stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione della Repubblica di Salò; l’articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329 che puniva con l’ammenda da lire 25 a 100 euro o con l’arresto fino a tre mesi chi ometteva di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto in un macchinario di cui avesse il possesso o la detenzione od ometteva di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l’alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità; l’articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, che puniva con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da 51 a 516 euro l’installazione o l’esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione in mancanza di concessione; l’articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, che puniva con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 516 a 2.064 euro chi non osservava le prescrizioni e le garanzie cui l’autorizzazione era subordinata per la coltivazione delle relative piante.

L’art. 4 prevede anche eventuali sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione della concessione, della licenza, dell’autorizzazione o di ogni altro provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività per un minimo di dieci giorni ad un massimo di tre mesi, per chi reitera le violazioni previste all’art. 668 c.p. in tema di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, all’171 – quater della legge 633 del 1941 in materia di protezione del diritto di autore, nonché all’art. 28 c. 2 D.P.R. 309/90 in tema di stupefacenti, oltreché l’impossibilità di usufruire di quanto previsto dall’art. 16 della legge di depenalizzazione n. 689 del 24 novembre 1981 in materia di sanzioni amministrative e pagamento in misura ridotta.

Alle autorità amministrative competenti alla irrogazione delle sanzioni verranno trasmessi dall’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi entro 90 giorni dall’entrata in vigore dei decreti, salvo che il reato non sia estinto per altra causa o prescritto alla stessa data.

Se l’azione penale non è stata ancora esercitata allora sarà il PM a disporre la trasmissione degli atti con notazione sul registro dei reati; diversamente se l’azione è già esercitata il giudice dichiarerà ex art. 129 c.p. sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto come reato dalla legge.

Entrambi i decreti disciplinano la fase transitoria, prevedendo come le nuove disposizioni trovino applicazioni anche per violazioni commesse prima dell’entrata in vigore degli stessi, salvo sia intervenuta sentenza o decreto penale ormai irrevocabile.

In tal caso il giudice dell’esecuzione revoca il provvedimento penale dichiarando che il fatto non è previsto come reato dalla legge e adotta i provvedimenti conseguenti ex art. 667 c. 4 c.p.p.

Specificamente, poi, il decreto n. 8 del 2016 stabilisce che per i fatti commessi anteriormente al 6 febbraio 2016 non potrà applicarsi una sanzione pecuniaria di importo superiore al massimo della pena inflitta, tenuto conto dei criteri previsti all’art. 135 c.p. riguardanti il ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive.

Commenti

2 risposte a “Depenalizzazione dei reati”

  1. Avatar Alessandro
    Alessandro

    Il reato contravvenzionale ex art. 659 c.p. non è stato depenalizzato malgrado l’indicazione del Parlamento nella legge delega.

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