Danni al trasportato

L’art. 141 codice delle assicurazioni private stabilisce che il terzo trasportato, qualora subisca un danno a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione stradale, possa agire direttamente contro la compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava, senza che abbia rilevanza la responsabilità del conducente, ad eccezione che nelle ipotesi di caso fortuito.

La Giurisprudenza maggioritaria, in precedenza, riteneva che questa disciplina si applicasse solo nel caso di sinistri stradali avvenuti a seguito di collisione di almeno due veicoli, regolarmente assicurati per la R.C.A.

Recentemente la Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza n. 355 del 30.03.2016, ha sostenuto che “abbia diritto al ristoro anche il trasportato che soffra un danno derivante non obbligatoriamente dalla collisione tra due veicoli“.

La Corte infatti stabilisce come non sia condizione applicativa dell’art. 141 C.d.A. il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro che ha dato origine alle lesioni del trasportato, ma di come lo stesso possa essere applicato a tutti soggetti che a seguito di circolazione dei veicoli, e non solo dalla collisione dei medesimi, ricevano danni e quindi, anche ai trasportati, qualunque sia il titolo di trasporto.

Accertata la sussistenza del sinistro, qualora la controparte non dimostri il caso fortuito né che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario assicurato, unico onere in capo al danneggiato sarà la prova dell’aver subito un danno in seguito al sinistro.

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