Contratto di locazione ad esecuzione differita

Il richiedente riferiva di voler prendere in locazione un’abitazione ad uso privato, e che sarebbe entrato in possesso della stessa dopo 2 mesi dalla sottoscrizione del contratto in quanto al momento della sottoscrizione vi risiedevano ancora 2 inquilini.

Riferiva che la proprietaria dell’abitazione voleva la cauzione di 3 mesi ed il canone di 3 mesi, e che lui aveva intenzione di provvedere al pagamento al momento della consegna delle chiavi e non con assegni postdatati come invece ex adverso richiesto.

Inoltre, il richiedente affermava che l’agenzia richiedeva immediatamente la sua parte, e che lui intendeva anche in questo caso attendere a pagare fino alla consegna effettiva dell’immobile.

La risposta

Il contratto si considera concluso al momento in cui viene raggiunto l’accordo. A livello giuridico, il contenuto del contratto è rimesso all’autonomia delle parti.

Ciò significa che tutte le previsioni inserite nel contratto debbono essere frutto del libero accordo tra le parti.

Se un contraente non concorda con le condizioni proposte dall’altro contraente può trattare affinché si raggiunga un accordo.

Relativamente alle provvigioni dell’agenzia, esse risultano esigibili nel momento in cui il contratto viene concluso
.
Circa il versamento anticipato di cauzione e canone, ovviamente sarebbe opportuno che lo stesso non avvenisse se non alla consegna. L’emissione di assegni postdatati è illegittima.

Segnalo, in ogni caso, che qualora l’immobile non le venisse consegnato, avendo sottoscritto un contratto, potrebbe agire nei confronti del locatore per l’inadempimento ed il risarcimento dei danni (ivi inclusa la restituzione di quanto versato).

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