Comunicazione di cessione del fabbricato

Il richiedente domandava quali limitazioni al diritto di proprietà comportasse la normativa relativa all’obbligo di comunicazione di cessione di un fabbricato.

La risposta

In linea di principio, da un punto di vista civilistico, ciascuno è libero di disporre come ritiene di ogni bene immobile di sua proprietà, salve le limitazioni poste dalla Legge.

La norma che impone l’obbligo di comunicazione della cessione di un fabbricato (art. 12 del D.L. 21.03.1978 n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191) ha carattere pubblicistico, essendo posta per motivi di pubblica sicurezza.

Al di là, quindi, della sanzionabilità della mancata comunicazione o di una falsità della stessa, non dovrebbe essere compito dell’autorità di Pubblica Sicurezza entrare nel merito dell’utilizzo dell’immobile, salvo che per ragioni di ordine pubblico.

Si segnala, infine, che il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto (con l’art. 5, comma 4) che “Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la
registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l’obbligo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

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